Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7897

CASS
Sentenza
22 luglio 1999
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CASS
Sentenza
22 luglio 1999

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Massime • 1

L'art. 1066 cod. civ. in base al quale nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno precedente, indica solo i criteri da seguire per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non interferisce in alcun modo sulla tutela possessoria della servitù, ne' tan poco la condiziona alla presenza del "corpus possessionis" nell'anno precedente allo spoglio o alla turbativa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7897
Data del deposito : 22 luglio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Michele LUGARO - Presidente
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO "
Dott. Roberto M. TRIOLA "
Dott. Umberto GOLDONI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2057/98 R.G. proposto da
EO IO e CE LA, elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Traversari n. 55, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marzano, difesi dall'Avv. BE Ciucci in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrenti principali contro
OC RD e OC BE, domiciliati e difesi come appresso,
controricorrenti e sul ricorso incidentale iscritto al n. 3512/98 R.G. proposto da
OC RD e OC ER, elettivamente domiciliati in Roma, Via Laura Mantegazza n. 24, presso GI IN, difesi dall'Avv. Riccardo Lopardi in virtù di procura speciale a margine del controricorso-ricorso incidentale,
ricorrenti incidentali contro
EO IO e CE LA, domiciliati e difesi come sopra, intimati per la cassazione della sentenza 5-26 novembre 1997 n. 590/97 del Tribunale de L'Aquila.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 2 marzo 1999, dal cons. dott. Cristarella Orestano;

È comparso, per i ricorrenti, l'Avv. BE Ciucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

È comparso, per i controricorrenti-ricorrenti incidentali, l'Avv. Riccardo Lopardi che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e, in subordine, l'accoglimento di quello incidentale;

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del febbraio 1989 alla Pretura di Montereale, poi soppressa e assorbita dalla Pretura Circondariale de L'Aquila, RI Di BE, esponendo che da molti anni possedeva, quale proprietaria, una porzione di fabbricato nella Via Galure di Cabbia di Montereale e precisamente un vano al piano terreno e altro al piano superiore, cui accedeva a mezzo di una scalinata attraverso una piccola botola, e che un paio di mesi prima i coniugi IO EO e LA CI, nel procedere alla ristrutturazione della loro proprietà, avevano chiuso la suddetta via di comunicazione tra i due vani nonché delle porte che pure le consentivano, l'accesso al primo piano, chiese di essere reintegrata nel possesso con condanna dei predetti coniugi alla riduzione in pristino dei luoghi. Dei convenuti si costituì soltanto IO EO il quale contestò che la Di BE avesse mai posseduto i vani in questione ed aggiunse che molti anni addietro quello al primo piano era stato raso al suolo, riedificato, destinato a bagno ed incorporato nell'immobile adiacente di proprietà del figlio della predetta.
Dopo la fase sommaria, in cui venne disposta la chiesta reintegrazione nel possesso, si costituì in giudizio anche LA CI la quale si allineò alla posizione difensiva del marito. Espletata, poi, consulenza tecnica, il Pretore, con sentenza del 22.5.1993, respinse la domanda di tutela possessoria e condannò l'attrice alle spese di lite.
Proposto gravame da RD e BE CC, quali eredi della Di BE, deceduta nelle more del giudizio, il Tribunale de L'Aquila, con la sentenza precisata in epigrafe, nella resistenza dei EO-CI, in totale riforma della decisione di primo grado, ha condannato questi ultimi a reintegrare gli appellanti nel possesso del passaggio tra il vano a piano terra e quello a primo piano del fabbricato ed alla riapertura degli accessi costituiti dalla botola esistente nel pavimento del vano di loro proprietà al secondo piano e dalla porta di collegamento fra tale vano e quello di proprietà di controparte.
Mentre il primo giudice, senza negare un'originaria situazione di possesso in capo alla Di BE, aveva ritenuto, aderendo alla tesi

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