Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2013, n. 25300

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Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2013, n. 25300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25300
Data del deposito : 11 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
Dott. D C C - rel. Consigliere -
Dott. L A P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S. (C.F. (omesso) ), rappresentato e difeso,
per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. S S ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Ferraro Marco in Roma, Viale Regina Margherita n. 278;



- ricorrente -


contro
D.C.A. (C.F. (omesso) ), rappresentata e difesa, per procura speciale per atto 18 giugno 2009 del notaio R D, dall'avv. Riso Francesco (C.F. RSIFNC51R07C351V) ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Barletta Antonino in Roma, Piazza Margana n. 29;



- controricorrente -


avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1356/2008 depositata il 12 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2013 dal Consigliere Dott. C D C;

udito per la controricorrente l'avv. F R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Z I, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città nella causa relativa alla definizione delle condizioni economiche della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il dott. S..S. e la
sig.ra A..D.C. , ha elevato ad Euro 1.200,00 mensili l'assegno a carico dell'ex marito per contributo al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi con la madre e ad Euro 700,00 mensili l'assegno in favore della ex moglie (già stabiliti dal Tribunale rispettivamente in Euro 1.000,00 ed Euro 500,00) ed ha altresì disposto l'obbligo del padre di contribuire per l'80 % alle spese straordinarie per i figli.
La Corte ha motivato osservando, in particolare: che il reddito effettivo dell'ex marito, medico primario ospedaliere, era superiore a quello risultante dalle dichiarazioni fiscali svolgendo egli, per sua stessa ammissione, anche la libera professione in uno studio privato condotto in locazione;
che non era provato che la ex moglie avesse mai lavorato al di fuori della famiglia, pur risultando iscritta all'albo degli psicologi, dato che l'iscrizione non dimostra di per sè lo svolgimento della relativa attività professionale, soprattutto in mancanza di un titolo di studio adeguato (la sig.ra D.C. non era laureata);
che andava disattesa la richiesta di disporre il versamento diretto ai figli maggiorenni del contributo per il loro mantenimento, ai sensi dell'art. 155 quinquies c.c., giustificandosi invece l'obbligo di versamento alla madre in considerazione del fatto che i figli vivevano con lei, che provvedeva a tutte le loro necessità.
Il dott. S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui la sig.ra D.C. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 2697 c.c., si censura l'affermazione dell'esistenza di redditi da libera professione non dichiarati al fisco dal ricorrente. Si osserva che quest'ultimo aveva affermato di svolgere esclusivamente attività libero professionale "intramuraria", entro i limiti e con le modalità imposte dalle disposizioni del richiamato d.P.R., i proventi della quale sono inclusi nelle buste paga in atti. L'esistenza delle disposizioni del D.P.R. n. 270 del 1987 impediva - ad avviso del ricorrente - di presumere la percezione da parte sua di redditi non dichiarati al fisco.
1.1. - Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato. La sentenza impugnata, invero, non fa alcun riferimento allo svolgimento di attività intramuraria da parte del dott. S. , ne' il ricorrente indica - come invece era suo onere per il principio di specificità del motivo di ricorso e per il disposto dell'art. 366 c.p.c., n.

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