Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/11/2024, n. 29393

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Ordinanza
14 novembre 2024
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CASS
Ordinanza
14 novembre 2024

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L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c..

L'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione - la soddisfazione di una normale qualità della vita; ne deriva l'esclusione, in tale evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/11/2024, n. 29393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29393
Data del deposito : 14 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 11072/2019 Numero sezionale 2811/2024 Numero di raccolta generale 29393/2024 Data pubblicazione 14/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMISSIONI LORENZO ORILIA - Presidente - CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere - STEFANO OLIVA - Consigliere Rel.- Ad. 23/10/2024 – CC CRISTINA AMATO - Consigliere - R.G.N. 11072/2019 REMO CAPONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11072-2019 proposto da: SIRSA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO n. 24, nello studio dell'avv. ILARIA ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti CARLO CAPRETTI e MARIO GORLANI

- ricorrente -

contro

ROGOTEX DI AT VA E C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e VA AT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 268/a, nello studio Numero registro generale 11072/2019 Numero sezionale 2811/2024 Numero di raccolta generale 29393/2024 Data pubblicazione 14/11/2024 dell'avv. ALESSIO PETRETTI, rappresentati e difesi dall'avv. JESSICA MARIA PERRONE

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 142/2019 della CORTE DI APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/01/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. OT di TO VA e C. S.n.c. e TO VA in proprio evocavano in giudizio Sirsa S.p.a. innanzi il Tribunale di Brescia, lamentando l'esistenza di immissioni rumorose superiori alla soglia di normale tollerabilità ed invocando la condanna della società convenuta alla loro cessazione, mediante l'adozione di accorgimenti di fonoassorbimento idonei ad evitare la propagazione del rumore. Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con ordinanza del 15.12.2010, accoglieva il ricorso, ordinando alla convenuta la cessazione delle immissioni mediante esecuzione degli accorgimenti tecnici indicati dal C.T.U. All'esito del giudizio di merito, con sentenza n. 89/2014, il primo giudice confermava l'ordinanza interdittale, accertando l'intollerabilità delle immissioni ed ordinandone la cessazione, ma rigettava la domanda risarcitoria proposta da OT S.n.c. e VA. Con la sentenza impugnata, n. 142/2019, la Corte di Appello di Brescia rigettava tanto il gravame principale, proposto da Sirsa S.p.a., che quello incidentale, proposto da OT S.n.c. e VA, avverso la decisione di prime cure, confermandola. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, condivisibile l'argomentazione del Tribunale, secondo cui non possono essere utilizzati, per la misurazione della 2 Numero registro generale 11072/2019 Numero sezionale 2811/2024 Numero di raccolta generale 29393/2024 Data pubblicazione 14/11/2024 soglia di rumorosità tollerabile, i parametri previsti per le zone a vocazione industriale, laddove, come nel caso di specie, al loro interno siano presenti anche insediamenti residenziali. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Sirsa S.p.a., affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso OT di TO VA e C. S.n.c. e TO VA in proprio. Con istanza del 27.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso, allegando copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 8558/2019, pubblicata il 18.12.2019. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all'adunanza camerale del 27.10.2023, in esito alla quale, con ordinanza interlocutoria n. 30566/2023, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incompatibilità, del consigliere redattore della proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., a comporre il collegio che decide il ricorso a seguito di istanza di decisione presentata nel termine prescritto dalla legge. All'esito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10.4.2024, il ricorso è stato nuovamente fissato per l'odierna

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