Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/09/2019, n. 22339
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Il lastrico solare, anche se accessibile unicamente da un appartamento in proprietà esclusiva, rientra tra le parti comuni dell'edificio, essendo irrilevanti le contrarie indicazioni catastali che ne indichino l'eventuale natura privata, in quanto preordinate a fini solo fiscali ed aventi, pertanto, in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi, essendo al contrario necessario, per l'acquisto della proprietà di un bene immobile a titolo derivativo, un contratto avente forma scritta "ad substantiam".
Sul provvedimento
Testo completo
* 22339 - 19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da: PROPRIETA' Alberto Giusti Presidente - Consigliere - Antonello Cosentino Ud. 18/01/2019 - Giuseppe Tedesco - Consigliere - CC R.G.N. 12366/2015 Rel. Consigliere - Annamaria Casadonte Rep. CT - Consigliere - Luca Varrone Car. 22339 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12366-2015 proposto da: AZ BE, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Luigi Antonelli, 10, presso lo studio dell'avvocato Andrea Costanzo, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente-
contro
ZO NI, KA OU, elettivamente domiciliati in Roma, V.Le Delle Milizie, 9, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Le Pera, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonchè
contro
ND Largo Luigi Antonelli 9 10 16 18 Via Tiberio Imperatore 79;
- intimato -
сп 138 avverso la sentenza n. 6741/2014 della Corte d'appello di Roma, depositata il 04/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
rilevato che: -il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da BE AZ nei confronti di NI ZO, di OU KA e del ND di Largo Luigi Antonelli numeri 9,10, 16,18 con il quale ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6741 pubblicata il 4 novembre 2014;
-la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia conclusiva del giudizio di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da BE AZ, nella qualità di condomino del suddetto ND, al fine di conseguire la condanna dei convenuti ZO e KA al rilascio della parte di lastrico solare soprastante il loro appartamento all'interno n. 23 e che essi avevano recintato trasformandolo in spazio di proprietà ed uso esclusivo;
-la corte territoriale riconosceva che l'area in questione costituiva, pur svolgendo la funzione di lastrico solare, pertinenza dell'appartamento sottostante e respingeva la domanda di rilascio;
-la cassazione della pronuncia d'appello è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 4 maggio 2015 ed articolato sulla base di sette motivi cui resistono con controricorso, pure tempestivo, i signori ZO e KA;
-non si è costituito il ND che già in primo grado aveva dichiarato di rinunciare all'azione ed era rimasto contumace in appello;
Ric. 2015 n. 12366 sez. S2 ud. 18-01-2019 -2- considerato che: -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 cod. proc. civ., la nullità del procedimento per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. per avere la corte territoriale disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato in relazione alla mancata specificazione dei punti in cui il giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretazione dei fatti degli atti di causa e di come, invece, gli stessi avrebbero dovuto essere interpretati;
-con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 132 n.4 cod. proc. civ. per avere la corte territoriale motivato in modo apparente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità;
- il primo e secondo motivo possono essere esaminati