Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2019, n. 33428

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La sentenza n. 23766 del 2019, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un contenzioso tra un creditore e un debitore riguardante l'estinzione di un'obbligazione di pagamento. Il debitore, in opposizione a un decreto ingiuntivo, sosteneva di aver adempiuto all'obbligazione tramite la consegna di assegni, uno dei quali era stato restituito al debitore dopo un pagamento in contanti. Il creditore contestava la validità degli assegni, ritenendoli non negoziabili a causa di irregolarità.

La Corte d'Appello, confermata dalla Cassazione, ha ritenuto che la consegna degli assegni, in assenza di giustificazioni valide da parte del creditore per non incassarli, comportasse l'estinzione dell'obbligazione. La Corte ha sottolineato che il creditore ha l'onere di presentare gli assegni per l'incasso e che la sua inerzia, senza giusta causa, equivale a un inadempimento. Inoltre, la restituzione dell'assegno da parte del creditore al debitore è stata considerata presunzione di adempimento dell'obbligazione. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, confermando la decisione della Corte d'Appello e imponendo al ricorrente il pagamento delle spese legali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2019, n. 33428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33428
Data del deposito : 17 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 23766-2015 proposto da: I C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI n.10, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentato e difeso dall'avvocato C A

- ricorrente -

contro

G E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO n.23, presso lo studio dell'avvocato P V, rappresentato e difeso dall'avvocato L P - con troricorrente - avverso la sentenza n.790/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/07/2015;
7/'( udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato C A per parte ricorrente, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato F A per parte controricorrente, in sostituzione dell'avvocato L P, la quale ha concluso per il rigetto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 4.4.2005 G E proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.77/2005 emesso dal Tribunale di Fermo, in virtù del quale gli era stato ingiunto di pagare a I C la somma di C 8.400 a titolo di corrispettivo per la compravendita di alcuni beni mobili. L'opponente sosteneva in particolare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione, avendo egli consegnato all'I alcuni assegni bancari a saldo di quanto dovuto, uno dei quali era stato poi restituito dal creditore al debitore a fronte del pagamento in contanti della somma di C 4.000 indicata nel titolo in questione. Si costituiva l'opposto, contestando il pagamento in contanti eccepito dal G e deducendo che gli assegni, in quanto postdadati e recanti alcune irregolarità, non erano risultati utilmente negoziabili, non erano stati posti all'incasso e non avevano quindi prodotto l'estinzione dell'obbligazione. Con sentenza n.579/2008 il Tribunale riteneva che la consegna degli assegni da parte del G avesse estinto in parte l'obbligazione, ma che quest'ultimo non avesse dimostrato l'effettivo pagamento in contanti del titolo oggetto Ric. 2015 n. 23766 sez. 52 - ud. 02-10-2019 -2- di restituzione. Accoglieva quindi in parte l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese. Interponeva appello l'I e si costituiva in seconde cure il G, resistendo al gravame e spiegando appello incidentale relativamente al mancato riconoscimento del pagamento in contanti della somma portata dal titolo che gli era stato restituito dall'I. Con la sentenza oggi impugnata, n.790/2015, la Corte di Appello di Ancona rigettava l'impugnazione principale ritenendo ingiustificata la scelta del creditore di non incassare gli assegni ricevuti in pagamento dal debitore, le cui irregolarità non ne precludevano la negoziazione;
accoglieva invece l'appello incidentale sul presupposto che la riconsegna del titolo da parte del creditore al debitore costituisse presunzione di adempimento dell'obbligazione di pagamento portata dal titolo stesso, superabile con prova contraria che, nella specie, l'I non aveva fornito. La Corte territoriale riformava quindi la decisione di prime cure, revocando il decreto ingiuntivo opposto, accertando il diritto dell'I al pagamento della sola somma di € 1.000 e condannandolo alla restituzione di quanto percepito in eccesso nel corso del giudizio, a fronte della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I C affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso G E. Il ricorso, chiamato originariamente all'adunanza camerale del 15.12.2016 innanzi la sesta sezione civile, in prossimità della quale ambo le parti avevano depositato memoria, è stato in quella sede rinviato alla pubblica udienza.
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