Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2018, n. 11631

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Nel rito del lavoro, l'esame del ricorso deve riguardare, ai fini dell'interpretazione della domanda, la valutazione complessiva dell'atto; ove, tuttavia, difetti una chiara omogeneità delle allegazioni esposte nel contenuto complessivo del ricorso stesso rispetto alla domanda formulata nelle conclusioni, espressamente e senza condizioni circoscritte, il giudice non può d'ufficio, in contrasto con l'art. 112 c.p.c., pronunciarsi in difformità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuta nuova la domanda avente ad oggetto il licenziamento orale e la nullità dei contratti a termine in quanto la lavoratrice, pur avendo dedotto nel corpo del ricorso in primo grado un licenziamento orale e la stipula di più contratti a termine nulli con diverse società, aveva circoscritto il petitum al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un unico centro autonomo di interessi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2018, n. 11631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11631
Data del deposito : 14 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

? T IT IR D E T N E S E - L U O B E T N E 14 MAG 2018 S E - E AULA 'A' N IO Z 1 163 1 . 18 A R T IS G E R E T N Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 2635/2016 Cron. 41631 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 09/11/2017 Dott. VITTORIO NOBILE -PU Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Consigliere Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Rel. Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2635-2016 proposto da: SA EL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 201 presso lo studio PIACCI, DE VIVO, ET, rappresenta e difesa dagli avvocati MO FA e BRUNO PIACCI, giusta delega in atti;
- ricorrente 2017 contro 4375 FERDINANDO GRIMALDI, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della MERLIANI UNO S.A.S. estinta nonché di UBALDO ALFREDO, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della SCANDALO S.R.L. società estinta e cancellata - e SIG.RA SILVANA IPPOLITO, in proprio e nella qualità di socio della SCANDALO S.R.L. società estinta e cancellata tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato OLGA PORTA, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro 06781681215, in persona delGRIMALDI S.R.L. P. I. legale rappresentante pro tempore, (anche quale cessionaria della Sleeksrl e della ND s.r.l. già cessionaria della LI Uno s.a.s di RD MA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OLGA PORTA, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 8683/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2015 r.g.n. 1054/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso per Generale Dott. l'inammissibilità udito l'Avvocato Avvocati: NICOLA BRUNO PIACCI. o in subordine rigetto;
RC LA per delega verbale IC ET, MO FA e n. 2635/2016 R.G.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 26.1.2015 la Corte di appello di Napoli ha preliminarmente ritenuto domanda nuova, e pertanto inammissibile, la richiesta di reintegrazione o di pagamento dell'indennità di cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010 in relazione al dedotto licenziamento orale ed alla nullità dei contratti a termine stipulati da NE BA dapprima con LI Uno s.a.s. e poi con la società ND s.r.l. (escluso l'unico centro di interessi tra le suddette società e RD MA, LF AL e SI LI) ed ha inoltre ritenuto valide le conciliazioni sindacali stipulate, rispettivamente con i due datori di lavoro, il 14.5.2002 e il 19.7.2005, ed ha confermato, per il resto, la pronuncia del giudice di prime cure che aveva riconosciuto, per il periodo di lavoro non ricompreso negli atti transattivi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio con conseguente condanna della società ND s.r.l. al pagamento delle relative differenze retributive e del trattamento di fine rapporto.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la BA sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. La società MA s.r.l., RD MA (in proprio e nella qualità di socio accomandatario della LI Uno s.a.s.), LF AL e SI LI (in proprio e nella qualità di soci della società ND s.r.l. estinta) resistono con due separati controricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c. e art. 411 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) non avendo, la Corte territoriale, attribuito alcun rilievo – in ordine ai profili di nullità del - verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale dalla BA all'utilizzo di prestampati, alla mancata delega ai rappresentanti sindacali e al mancato deposito presso l'U.P.L.M.O. della firma dei rappresentanti sindacali, tutti indici di assenza di effettività dell'assistenza sindacale.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in

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