Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9395
Sentenza
4 settembre 1999
Sentenza
4 settembre 1999
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Massime • 1
Attraverso l'assegnazione, che costituisce uno dei passaggi del procedimento per l'attribuzione della proprietà di un alloggio al singolo socio della cooperativa che usufruisce di concorsi o contributi dello Stato, si perviene alla concreta individuazione dell'alloggio sulla scorta della prenotazione del socio, ed anche se essa sia qualificata come provvisoria, sia per la non ancora effettuata consegna, sia per il carattere unilaterale dell'attribuzione da parte della cooperativa, che non può avere carattere rigorosamente definitivo dal punto di vista sostanziale, in quanto destinata a trasformarsi e dar vita ad altra situazione (di regola al diritto di proprietà si perviene con il contratto di mutuo edilizio individuale), ciò non toglie che stabilendo la correlazione tra soggetto e oggetto del diritto di proprietà in divenire, è di per sè elemento sufficiente ad integrare la ratio della disciplina di incedibilità relativa (ovvero della cedibilità subordinata ad autorizzazioni) dello status di assegnatario (conseguire il fine della destinazione degli alloggi al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli appartenenti a determinate categorie sociali, e, in connessione al divieto temporale di alienazione, a scongiurare l'intento speculativo di chi, profittando della propria appartenenza a tali categorie, si avvalga della facoltà di prenotare l'alloggio per rivenderlo ai valori di mercato), ed a rendere operante il relativo regime, che comporta la nullità dell'alienazione in assenza delle previste autorizzazioni.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CR CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SANSOVINO 3, presso l'avvocato F. PALOMBI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO MAZZUCATO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OL RO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 00880/98 proposto da:
OL RO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO CASTAGNETTI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CR CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1318/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Palombi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Spallina, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.12.1986, TO AU si opponeva a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Bologna su ricorso di CR NC, per l'importo di L. 50.000.000 oltre interessi e spese, corrispondente al prezzo ancora dovuto per la cessione dell'assegnazione di un alloggio di una cooperativa, chiedendo altresì la restituzione della somma di L. 20.000.000 già corrisposta al CR. Deduceva l'opponente che il contratto 1.10.1985, con cui l'opposto gli aveva ceduto l'assegnazione, era da ritenere nullo, o risolto per inadempimento del CR, o annullabile per errore o dolo.
Si costituiva l'opposto, che assumeva essere stato l'opponente a conoscenza di quanto effettivamente restava da pagare, e in ogni caso l'errore in cui fosse incorso non era da ritenere essenziale. Il Tribunale di Bologna annullava il contratto per dolo del CR. La sentenza era appellata da quest'ultimo, e la Corte d'appello di Bologna, riformando la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva annullato il contratto, ne dichiarava la nullità. Propone ricorso per cassazione CR NC, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso TO AU, che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo il CR, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 98 e 111 r.d. 28.4.1938 n. 1165, dell'art. 9 l.
2.7.1949 n. 408, dell'art. 2697 c.c., insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, si duole che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato il CR assegnatario dell'alloggio, senza verificare l'esistenza dei requisiti dell'abitabilità dell'alloggio e della sua consegna al socio prenotatario (requisiti la cui mancanza è desumibile dagli atti di causa), la prova dei quali competeva al TO, e di aver fondato la propria decisione su una assegnazione provvisoria, che non comporta l'assoggettamento alle disposizioni di legge in materia di assegnazione, e tra queste le disposizioni sulla nullità.
Con il secondo motivo il CR, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 111 r.d. 28.4.1938 n. 1165, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, si duole che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato la convenzione intervenuta tra le parti il 1.10.1985, come cessione di