Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/05/2014, n. 9571

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Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per l'omessa o inesatta indicazione, negli appositi elenchi riepilogativi, dei dati statistici relativi agli acquisti intracomunitari, trattandosi di violazioni di natura statistica ai sensi dell'art. 34, comma 5 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, (che riproduce l'abrogato art. 6, comma 4, del d.l. 26 febbraio 1993 n. 16), il quale rinvia espressamente all'applicazione delle sanzioni previste dagli art.11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, laddove, invece, le violazioni di natura fiscale risultano disciplinate dall'art. 34, comma 4, del medesimo d.lgs., che attribuisce il relativo potere di sanzionatoria all'Ufficio IVA.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/05/2014, n. 9571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9571
Data del deposito : 5 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. D B A - rel. Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. D'

ASCOLA

Pasquale - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul conflitto negativo di Giurisdizione, sollevato dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO, Sezione n. 03 con ordinanza n. 55/03/2013, resa il 06 maggio 2013 e depositata in pari data, nel giudizio, iscritto al n. 481/2013 del R.G.R., innanzi alla stessa pendente TRA:
NEWCOCAR SRL con sede a Rivoli, in persona del legale
rappresentante pro tempore;



- ricorrente -


PREFETTURA DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25.02.2014 dal Consigliere Dott. A D B;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D C, con le quali è stato chiesto che venga riconosciuta e dichiarata la Giurisdizione del Giudice Ordinario nella controversia vertente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, tra le parti in epigrafe indicate, ed iscritta nel R.G.R. al n. 481/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Newcocar s.r.l. impugnava in sede giurisdizionale l'ordinanza ingiunzione, emessa il 28 agosto 2012 dal Prefetto di Torino, con la quale era stata irrogata sanzione amministrativa per l'omessa indicazione, negli appositi elenchi riepilogativi, dei dati statistici, relativi agli acquisti intracomunitari, effettuati nell'anno 2005.
L'adito Giudice di Pace di Torino, giusta decisione 14.11.2012, dichiarava l'opposizione inammissibile, ritenendo e dichiarando che la materia oggetto di ricorso rientrasse nella giurisdizione del Giudice tributario.
La causa veniva, quindi, riassunta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, iscritta al n. 481/2013 R.G.R. ed assegnata alla sezione terza, dove veniva trattata all'udienza del 19.04.2013 e decisa, giusto provvedimento depositato il 06 maggio 2013, con pronuncia declinatoria della propria giurisdizione e denuncia di conflitto negativo di giurisdizione tra Giudice ordinario e tributario.
Opinava, in particolare, il Giudice Tributario, che la questione dedotta non avesse natura tributaria, bensì natura statistica e che riguardasse prestazione sanzionatoria ex L. n. 689 del 1981, con conseguente devoluzione della relativa cognizione al Giudice Ordinario.
Con il medesimo provvedimento veniva disposta la trasmissione del fascicolo alla cancelleria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 362 e 375 c.p.c.. Il Procuratore Generale, con atto 11 novembre 2013, ha avanzato richiesta motivata perché venga dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario. Nessuna delle parti ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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