Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/02/2018, n. 04625

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/02/2018, n. 04625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04625
Data del deposito : 28 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2287-2016 proposto da: COIN SERVICE S.P.A., (già COIN SERVICE S.R.L.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO

212, presso lo studio dell'avvocato L B, rappresentata e difesa dall'avvocato E P, giusta delega in atti;
.2017 4286

- ricorrente -

contro

G A;

- intimato -

Nonché da: G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE

108, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COIN SERVICE S.P.A., (già COIN SERVICE S.R.L.);
- intimata - avverso la sentenza n. 731/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 852/2014 ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. M L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G S che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità dell'incidentale;
udito l'Avvocato E P;
udito l'Avvocato C C. n. r.g. 228712016

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo intimato in data 1/12/2009 dalla s.r.l. Coin Service nei confronti di A G, con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dall'art.18 1.300/70 nella versione di testo applicabile ratione temporís, detratto l'alíunde perceptum nella misura di euro 22.277,75. La Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni - in estrema sintesi - sul rilievo che la datrice di lavoro non avrebbe assolto all'onere di provare i dati salienti della condotta assunta dal dipendente, quale operatore addetto alla consegna e ritiro di valori, il quale avrebbe depositato presso la Coin Service s.r.l. un plico risultato alterato e contenente somme inferiori a quelle originariamente in esso contenute. Si argomentava, in sintesi, che, da un canto, la contestazione dell'addebito non fosse adeguatamente dettagliata;
dall'altro che la società non avrebbe dimostrato sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo che connotavano la condotta assunta dal lavoratore nel momento anteriore alla stessa alterazione, non risultando comprovato che l'omesso rilievo della stessa, fosse ascrivibile ad una prestazione lavorativa resa in violazione dei canoni di ordinaria diligenza. Non si poteva infatti escludere che l'alterazione fosse intervenuta successivamente alla consegna dei valori alla Coin Service s.r.l. ad opera di tutti coloro che detenevano le chiavi della cassaforte nella quale gli importi consegnati erano stati custoditi, dopo che il M, altro dipendente della Coin Service s.r.I., lo aveva inserito, pur senza effettuare alcun controllo. Si deduceva, poi, quanto all'ulteriore mancanza ascritta e relativa alle soste lavorative poste in essere dal dipendente e non autorizzate, che le stesse non potevano di per sé fondare la risoluzione del rapporto, non risultando proporzionate rispetto alla sanzione espulsiva irrogata. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società Coin Service affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'intimato il quale propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato !a stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016. n. r.g. 2287/2016 1.1 Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.7 1.300/70 ex art.3 comma 1 n. 3c.p.c. e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti art.3 comma 1 n. 5 c.p.c.. Si deduce che, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, il G non aveva osservato i protocolli aziendali
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