Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2016, n. 26615
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L'accertata natura demaniale, alla stregua dell'art. 28, lett. b), c.nav., di bacini di acqua salsa o salmastra (nella specie, la valle "Olivara", ubicata nella laguna di Venezia), non osta al riconoscimento, in favore della parte privata che vanti su di essi una legittima aspettativa di utilizzo, di un indennizzo per la loro privazione, dovuta alla legittima ingerenza dell'amministrazione che abbia agito in rivendica per l'accertamento della natura demaniale dei beni suddetti; a tal fine, tuttavia, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte EDU nella sentenza 23 settembre 2014, “Perimpiè Società Agricola c. Italia", occorre l'accertamento: a) dell'esistenza di un titolo formale di proprietà, ricevuto da un notaio e registrato nei registri immobiliari; b) dell'esistenza di una prassi di lunga data, consistente nel riconoscere ai privati dei titoli di proprietà sulle valli da pesca e nel tollerare da parte loro un possesso e un utilizzo continuo di questi beni; c) del pagamento delle imposte fondiarie; d) dello svolgimento, ad opera del privato, di attività di impresa nel sito in questione.
Sul provvedimento
Testo completo
16 / 5 1 06 2 00 RE PUBBLICA I TALIANA I N NOME DE L POPOLO I TALIANO LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZ IONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore BUCCIANTE Presidente R.G. 27687/2009 26615 Dott. Stefano PETITTI Cron.Presidente ет Rep. Dott. Felice MANNA Consigliere Ud. 7/12/2016 Dott. Alberto GIUSTI Consigliere Rel. Dott. Antonello COSENTINO Consigliere ha pronunciato la seguente beni demaniali SE N TENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA AGRICOLA OLIVARA S.R.L., in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di pro- cura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Ugo Ruffolo, Giorgio Orsoni e L. Marco Benvenuti, con domicilio eletto nel- lo studio Ruffolo, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 308;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Mini- stro pro tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA- SPORTI, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DEL DE- MANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- 2505176 Ог presentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto presso gli Uffici di questa in Ro- ma, via dei Portoghesi, n. 12;
controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1406/08 depositata il 23 ottobre 2008. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 7 dicembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
uditi gli Avvocati Giorgio Orsoni, Ugo Ruffolo e L. Marco Benvenuti e l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite o per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 14 luglio 1994, 1. - l'Azienda Agricola Olivara s.r.
1. conveniva in giudizio dinan- zi al Tribunale di Venezia il Ministero delle finanze, il Mi- nistero dei lavori pubblici e il Ministero dei trasporti e della navigazione per sentire accertare la sua proprietà del complesso vallivo denominato "valle Olivara", costituito da terreni emersi e barene, nell'ambito della parte settentriona- le della laguna veneta, e per sentire accertare l'invalidità degli atti di diffida e di intimazione inviati dalle Ammini- comportamento tenuto strazioni convenute nonché l'illecito llu 2. dalle stesse, e dunque per sentirle condannare al risarcimento dei danni derivati dall'illecita affermazione della natura de- maniale del bacino. La società attrice allegava la natura pri- vata della valle, regolarmente acquistata, e sempre appartenu- ta a soggetti privati. Le predette Amministrazioni si costituivano chiedendo il domande nonché, in via riconvenzionale,rigetto delle l'accertamento della demanialità del compendio vallivo, con condanna della società attrice al rilascio del bene ed al pa- gamento dell'indennità per l'occupazione senza titolo, da li- quidarsi in separato giudizio. Espletata la disposta c.t.u. ed intervenuta in giudizio l'Agenzia del demanio (divenuta titolare dei rapporti già fa- centi capo al Ministero delle finanze), il Tribunale di Vene- zia, con sentenza in data 24 maggio 2004, dichiarato il difet- to di legittimazione passiva del Ministero delle infrastruttu- re e dei trasporti, accertava la proprietà della valle in capo al demanio dello Stato, ad eccezione dei pochi tratti di terra emersa;
rigettava pertanto le domande della Azienda Agricola Olivara;
condanna l'Azienda Agricola Olivara al rilascio del bene occupato senza titolo e al pagamento dell'indennità d'occupazione, da quantificarsi in separato giudizio. Il Tribunale motivava che: le lagune sono beni rientranti nel demanio marittimo, ai sensi dell'art. 28 cod. nav., e ciò indipendentemente Ür 3 dalla loro concreta utilizzabilità per esigenze pubbli- che;
la demanialità della laguna veneta è affermata già nell'art. 1 del r.d.l. n. 1853 del 1936;
la valle in questione è costituita per la quasi totalità - da specchi acquei poco profondi, e presenta un'unica chiavica verso la laguna, controllata da paratoia, uti- lizzata per l'alimentazione della valle e la regolazione dei suoi livelli interni, non essendo state riscontrate giusta la descrizione del modificazioni di rilievo rispetto allo stato dei c.t.u. prof. Luigi D'Alpaos luoghi accertato dal De BE nel suo "catasto" del 1843, in cui la valle de qua veniva descritta quale valle chiusa a stagno;
la valle attualmente risulta interclusa e non comunicante, - se non per brevi periodi, con l'esterno;
l'interruzione della comunicazione con la laguna (risalen- ― te a prima del 1843) non ha determinato la perdita della demaniale degli specchi acquei vallivi, non pernatura l'assenza di un formale atto di sdemanializzazione, ma in quanto la chiusura di fatto realizzata non ha determinato la perdita definita ed irreversibile dei caratteri fisici che comportano, se funzionalmente orientati a soddisfare gli usi pubblici del mare, la demanialità (essendo suffi- Un 4 ciente tener costantemente aperta la paratoia per resti- tuire il bacino alla laguna);
la valle de qua è senz'altro suscettibile di un uso pub- blico del mare, qual è la piscicoltura, risultando dunque idonea a quel particolare uso pubblico del mare che si identifica con la pesca, comprensiva anche delle attività di allevamento e cattura del pesce. 2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in can- celleria il 23 ottobre 2008, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato l'appello della Azienda Agricola Olivara. La Corte territoriale ha evidenziato che le valli da pe- sca, costituenti parte del sistema lagunare a carattere unita- rio, erano di natura demaniale già in base alla normativa preunitaria, ed in specie al regolamento di polizia lagunare del 1841, rimasto in vigore fino al regio decreto-legge n. 1853 del 1936, natura confermata dalla legge n. 366 del 1963, ed ha affermato che l'area in contesa fa parte del demanio ma- rittimo necessario, ex art. 28, lett. b), cod. nav., sia per la sua conformazione - trattandosi di bacini di acqua salsa o salmastra, comunicanti con il mare seppure con l'ausilio di meccanismi idraulici sia perché idonea ad essere utilizzata - per la pesca e per la navigazione, con piccoli natanti, sia, infine, a salvaguardia dell'interesse primario di conservazio- ne e tutela del fragile regime idraulico della laguna. Qu 5 - 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la Azienda Agricola Olivara ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 dicembre 2009, sulla base di tredici mo- tivi e di un ulteriore mezzo con cui si prospetta un'eccezione di illegittimità costituzionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia del demanio hanno resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una istanza di differimento di udienza e di assegnazione del giu- dizio alle Sezioni Unite;
ha depositato, altresì, una memoria illustrativa. Ragioni della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione 1. - e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle preleggi, non- ché degli artt. 822 e SS. cod. civ. e 28 e SS. cod. nav., an- che in quanto applicati in collegamento con il regolamento au- striaco del 20 dicembre 1841 ("regolamento per impedire i dan- ni che vengono recati alla laguna di Venezia"), con i paragra- fi 285, 287, 290, 311, 355, 1455, 1454, 1456 e 1472 del codice civile austriaco all'epoca vigente, con gli artt. 1 e 16 della legge n. 3706 del 1877, con gli artt. 76 e 80 del regolamento per la pesca marittima, approvato con r.d. 13 novembre 1882, n. 1090, con il regio decreto 22 settembre 1905, n. 546, con e 41 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. gli artt. 6 - 6 - An 1853, con la legge 31 ottobre 1942, n. 1471, con l'art. 9 del- 366 del 1963. Secondo la ricorrente, la demaniali-la legge n. tà del bene non può essere desunta dall'asserita demanialità alla stregua di altro ordinamento precedentemente vigente;
in ogni caso, nel diritto austriaco vigente nel Veneto preunita- rio, i beni oggetto di proprietà pubblica potevano essere su- scettibili di legittima acquisizione da parte dei privati, non vigendo un regime dei beni demaniali equivalente a quello del nostro ordinamento positivo;
il regolamento austriaco del 20 dicembre 1841 deve essere interpretato nel senso che lo stesso non stabilisce la demanialità della laguna di Venezia, limi- tandosi a dettare una mera disciplina di polizia lagunare. 1.1. - Il motivo è infondato. La Corte di Venezia ha rilevato "come già all'epoca del regolamento approvato dal competente organo dell'Impero (giu- sta dispaccio 8 ottobre 1841 della cancelleria aulica e pub- blicato con notificazione 20 dicembre 1841), la laguna era considerata demanio pubblico, nel senso attuale di bene ap- partenente al demanio marittimo necessario che l'art. 28 del la cui pro-cod. nav. individua in beni di origine naturale, prietà non può che essere pubblica, e quindi distinti da quel- li per i quali la demanialità è condizionata dalla loro appar- - precisa la Corte tenenza allo Stato". In detto regolamento invero, espressamente affermata la territoriale - "risulta, demanialità della laguna, concepita quale sistema comprendente Ün 7 anche le valli da pesca;
la laguna difatti è descritta quale 'seno di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile alla Conca di Brondolo, che è compreso tra il mare e la terraferma' e presenta, quindi, quelle caratteristiche di unitarietà che non consentono di enucleare singoli beni acquei in esso rica- denti, al fine di farne risultare caratteristiche differenti". Tanto premesso, la doglianza con cui si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge in riferimento a nor- mativa preunitaria, e comunque non più in vigore, non coglie la ratio decidendi, perché la Corte d'appello non è affatto venuta meno al dovere di compiere l'indagine in ordine al ca- rattere demaniale della valle Olivara in