Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15645

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15645
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. D S GE nato a Pollena Trocchia il 24/11/1981 2. P M nato a Napoli il 05/04/1978 3. D L ME nato a Pomigliano D'Arco il 01/08/1969 avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F M, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avv. D C, difensore delle parti civili M T, C T, V T ed A.L.I.L.A.C.C.0 S.O.S. IMPRESE, che ha concluso come da conclusioni scritte che deposita e nota spese;
udito l'Avv. V M, difensore del ricorrente M P, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. udito l'Avv. A D S, difensore del ricorrente M D L, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. G D S, M P e M D L, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 30 aprile 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Nola, in data 21 maggio 2014, li ha condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen.

2. Il ricorrente G D S lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 644 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura aggravata.

2.1. La Corte di merito avrebbe fatto erroneo ricorso alla motivazione per relationem in termini meramente apodittici e senza confutare in modo adeguato le doglianze difensive.

2.1. La motivazione sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni che, oltre ad essere generiche e lacunose, non avrebbero trovato il necessario riscontro esterno. I giudici di appello avrebbero desunto l'attendibilità del T dalla circostanza che lo stesso si è autoaccusato del reato di calunnia, non tenendo in adeguato conto che anche D SARNO si è accusato di aver effettuato pagamenti simulati per effettuare lo sconto di assegni.

3. Il ricorrente D SARNO lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del prestito a tasso usurario pari a 60.000,00 euro. A giudizio della difesa la Corte di merito avrebbe erroneamente ignorato l'evidente sproporzione tra le somme incassate dalla persona offesa pari a 231.000,00 euro e gli assegni emessi dal T in favore dell'imputato pari a 57.000,00 euro.

4. Il D SARNO lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A giudizio della difesa l'acquisizione delle movimentazioni bancarie era assolutamente necessaria al fine di accertare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

5. G D S lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione nella misura massima dell'aumento di pena conseguente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, cod. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.La motivazione sarebbe del tutto mancante in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad applicare l'aumento della pena nella massima estensione e del mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.

6. Il ricorrente M P lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. La sentenza impugnata sarebbe viziata dall'illegittimo ricorso alla motivazione per relationem in quanto i giudici di appello avrebbero richiamato il percorso argomentativo del giudice di prime cure in termini meramente apodittici e ripetitivi, senza motivare sull'inconsistenza o non pertinenza dei motivi di appello.

7. Il P lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di merito non avrebbe valutato i profili di imprecisione, incoerenza ed inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa espressamente segnalati nell'atto di appello (esistenza di un interesse all'accusa e di motivi di risentimento nutriti dal T nei confronti del ricorrente;
presenza di contraddizioni macroscopiche ed insuperabili nel racconto del T in ordine alla quantificazione del debito nei confronti dell'imputato, del denaro consegnato dal P e delle somme restituite dal T;
illogicità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine al ruolo, da lui svolto, di garante dell'operazione PH Costruzioni;
incapacità del T di individuare l'importo esatto delle somme sborsate per i materiali acquistati e delle somme consegnategli dal P), doglianze che sarebbero state disattese con motivazione del tutto apparente e priva di analitica descrizione degli elementi in base ai quali è stata affermata la genuinità del narrato del T. I giudici di appello avrebbero affermato, in modo erroneo ed apodittico, che la mancata precisione del racconto del T costituirebbe indice di genuinità in quanto conseguenza di una deposizione non caratterizzata da una «sapiente preparazione».

8. Il ricorrente P Massimiliano lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 644 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità estrinseca della persona offesa.

8.1. La Corte di merito non avrebbe motivato adeguatamente in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente eccepiva che il racconto della persona offesa sarebbe smentito dalla deposizione del M.Ilo AMATO il quale avrebbe ricostruito i rapporti patrimoniali intercorsi tra il T ed il P in modo esattamente corrispondente a quanto affermato sul punto dall'imputato. I giudici di appello non avrebbero confutato la doglianza difensiva che evidenziava la perfetta corrispondenza tra le somme incassate dal P e quelle indicate dalla persona offesa come corrispettivo della fornitura del materiale edile. La motivazione sarebbe del tutto apodittica ed apparente laddove afferma che non vi sarebbe ragione di dubitare della veridicità del racconto del T, nonostante la mancanza di riscontri contabili e bancari con conseguente violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

8.2. La Corte di merito avrebbe erroneamente applicato l'art. 1201 cod. civ. in merito alla natura ed agli effetti della scrittura privata intervenuta tra l'imputato e la persona offesa, scrittura privata di cui il P non avrebbe mai posseduto una copia azionabile. La difesa ha, inoltre, lamentato che non sono mai stati prodotti o rivenuti i titoli di credito menzionati in modo generico nella scrittura privata in questione. I giudici di appello non avrebbero dato adeguata motivazione delle ragioni che avrebbero indotto il P a non azionare tale scrittura privata che costitutiva atto ricognitivo di un debito pari a 400.000,00 euro piuttosto che accontentarsi di iniziare una azione esecutiva volta all'acquisizione di solo 30.000,00 euro La Corte di merito ha apoditticamente escluso la ragionevolezza della versione fornita dall'imputato secondo cui la scrittura privata sarebbe stata sottoscritta al solo fine di aiutare il T a riscuotere i crediti vantati nei confronti di terzo, versione che trova riscontro nell'indicazione nei documenti dei crediti vantati dal T nei confronti dei terzi.

8.3. La Corte territoriale nulla avrebbe motivato in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente evidenziava che le dichiarazioni rese dal T sarebbero state smentite dalle dichiarazioni rese dai testimoni E E e S G. I giudici di secondo grado, con motivazione apodittica e carente, avrebbero affermato l'inattendibilità del teste

SCIOPERO

Raffaele sulla sola circostanza della preesistenza di un rapporto di amicizia tra il teste e l'imputato, omettendo di valutare che lo SCIOPERO era amico anche del T.

8.4. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla doglianza difensiva con la quale veniva evidenziata la coerenza e logicità delle dichiarazioni rese dall'imputato;
i giudici di merito affermando che il P non è stato in grado di fornire spiegazione del flusso di denaro elargito dal Tavrebbero travisato la prova, in considerazione della piena corrispondenza tra quanto descritto dall'imputato ed i dati desumibili dalla fattura n. 17 del 31.12.2005 e dai due assegni circolari con i quali il T ha estinto il rapporto di leasing con GE Capital Servizi. La Corte di appello avrebbe erroneamente indicato in 30.000,00 le somme transitate dal P al T mentre tale flusso ammonta ad euro 74.872,40 ed avrebbe erroneamente fatto riferimento ad una fattura di 50.000,00 euro + IVA, fattura che sarebbe pari ad euro 30.972,40 IVA inclusa.

8.4. I giudici di appello non si sarebbero confrontati con le conclusioni del consulente della difesa che ha affermato la regolare iscrizione nelle scritture contabili dei flussi finanziari tra P e T.

9. Il ricorrente P Massimiliano, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta il difetto e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto rubricato al capo C) n. 5 dell'imputazione. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alle doglianze difensive circa la capacità delle fonti di prova a riscontrarsi reciprocamente;
in particolare le dichiarazioni rese dal B non sarebbero connotate dai requisiti del disinteresse e dell'autonomia in quanto il predetto era pienamente a conoscenza del contenuto delle denunce sporte dal TORRICCIANO, circostanza che non sarebbe stata adeguatamente affrontata dalla sentenza oggetto di ricorso. A giudizio della difesa, il B avrebbe un diretto interesse all'accusa in quanto sottoposto a precetto di pignoramento notificatogli su iniziativa dell'Avv. D LUCCA nell'interesse del P. 10. Il ricorrente P Massimiliano, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. La motivazione sarebbe apparente nella parte in cui afferma la mancata indicazione nei motivi di appello di elementi di segno positivo atti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, così palesemente ignorando quanto specificamente addotto nell'atto di gravame (atteggiamento leale e collaborativo tenuto dal P nel corso del procedimento, svolgimento di una florida e consolidata attività imprenditoriale). 11. Il ricorrente M D L lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 644 cod. pen. nonché il difetto assoluto di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine all'individuazione dell'effettivo contributo fornito dal ricorrente alla commissione del reato di usura, essendosi il D LUCCA limitato a redigere, nella sua veste di legale del P, sei effetti cambiari sulla base degli accordi precedentemente presi da quest'ultimo ed il T. La Corte di merito avrebbe ignorato gli elementi segnalati dalla difesa attestanti l'estraneità del D LUCCA alla commissione del reato di usura (mancata conoscenza pregressa con le persone offese, estraneità a qualsiasi interesse economico nella vicenda, insorgenza dei rapporti di dare-avere tra le parti in epoca antecedente all'intervento del ricorrente, mancata conoscenza del contenuto dell'accordo di natura usuraria). I giudici di appello non avrebbero confutato in alcun modo le doglianze espressamente contenute nell'atto di appello, non tenendo conto che il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato, per difetto della gravità indiziaria, la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti del D LUCCA. 12. Il ricorrente D LUCCA lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento delle prove. La Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni rese dal T sostenendo che lo stesso avrebbe affermato che il D LUCCA era ben consapevole dei termini dell'accordo usurario;
la lettura della deposizione della persona offesa dimostrerebbe, invece, che il D LUCCA si è limitato a suggerire alle parti di intestare le cambiali al T che le avrebbe successivamente girate. I giudici di appello avrebbero, altresì, travisato il contenuto dell'intercettazione intercorsa in data 17 giugno 2008 tra il D LUCCA ed il P, affermando erroneamente che detta conversazione dimostrerebbe il pieno interessamento del ricorrente alla vicenda usuraria in considerazione della manifestata disponibilità a "portare le carte" al B. A giudizio della difesa, la lettura della conversazione intercettata dimostrerebbe, invece, che gli imputati ebbero a discutere esclusivamente dell'effettuazione della visura immobiliare necessaria per la trascrizione del pignoramento e che l'interesse del D LUCCA alla vicenda sarebbe fondato sullo svolgimento del suo ministero professionale. La difesa ha, inoltre, affermato che non sussisterebbero elementi da cui desumere che il B fosse il destinatario delle "carte" consegnate dal D LUCCA, ipotesi che appare assai meno logica di quella difensiva (consegna delle carte al soggetto che doveva effettuare la trascrizione del pignoramento). 13. D
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi