Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43914
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C D nato a S. CIPRIANO D'AVERSA il 1°/08/1976 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere A M, in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 25/02/2021 la CORTE di APPELLO di MILANO confermava la sentenza con la quale il 19/03/2019 il TRIBUNALE di MILANO aveva condannato, fra gli altri, C D a pena di giustizia per il delitto di concorso in frode assicurativa, commesso a MILANO il 17/06/2016 in danno di AXA assicurazioni s.p.a. in relazione a un sinistro mai accaduto, denunciato con riferimento al veicolo ALFA Giulietta tg. EZ852PT, di proprietà dello stesso C. 2. C propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce come motivi: - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per avere la CORTE territoriale omesso di considerare che la procura rilasciata dalla società assicuratrice querelante era generica, non conteneva alcun riferimento al reato oggetto del giudizio, e pertanto doveva considerarsi nulla;la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. d) e lett. e) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per non aver affrontato le censure proposte con l'appello, e in particolare per aver valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese in dibattimento dal "perito di parte", prive di riscontro effettivo perché fondate esclusivamente sulla documentazione fotografica, e per aver reso una motivazione illogica. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso.
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