Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18305
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IS nato il [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di BL IS propone ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa il 2.2.2023 dal GIP del Tribunale di Bologna(che, all'esito di udienza cili convalida di arresto del ricorrente, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Il ricorrente, in sintesi, deduce la nullità dell'ordinanza applicativa della misura per difetto radicale di contraddittorio, non essendo stati resi noti, nel corso dell'interrogatorio dell'indagato, gli elementi di prova a suo carico (esiti della perizia tossicologica sulla sostanza stupefacente in sequestro, pervenuti solo al termine dell'udienza di convalida).
2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, non ricorrendo nella specie alcuna violazione di legge deducibile ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
2. Le censure prospettate dal