Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2022, n. 49547
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANNATELLA MASSIMILIANO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 07/10/1970 CARBONE VINCENZO nato a CERIGNOLA il 02/11/1968 FRATEPIETRO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 14/12/1976 V E nato a CERIGNOLA il 02/03/1971 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. C M, C V, F G e V E, per mezzo del comune difensore e con separati ma identici ricorsi, impugnano l'ordinanza del 31 maggio 2022 del Tribunale di Brescia che, in sede di appello cautelare, ha confermato le ordinanze in data 29 aprile 2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 275, 125 c.p.p. per non avere il Tribunale motivato circa l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati avuto riguardo sia al dato temporale dei fatti oggetto della provvisoria
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. C M, C V, F G e V E, per mezzo del comune difensore e con separati ma identici ricorsi, impugnano l'ordinanza del 31 maggio 2022 del Tribunale di Brescia che, in sede di appello cautelare, ha confermato le ordinanze in data 29 aprile 2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 275, 125 c.p.p. per non avere il Tribunale motivato circa l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati avuto riguardo sia al dato temporale dei fatti oggetto della provvisoria
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