Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2022, n. 49547

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2022, n. 49547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49547
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANNATELLA MASSIMILIANO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 07/10/1970 CARBONE VINCENZO nato a CERIGNOLA il 02/11/1968 FRATEPIETRO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 14/12/1976 V E nato a CERIGNOLA il 02/03/1971 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. C M, C V, F G e V E, per mezzo del comune difensore e con separati ma identici ricorsi, impugnano l'ordinanza del 31 maggio 2022 del Tribunale di Brescia che, in sede di appello cautelare, ha confermato le ordinanze in data 29 aprile 2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 275, 125 c.p.p. per non avere il Tribunale motivato circa l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati avuto riguardo sia al dato temporale dei fatti oggetto della provvisoria incolpazione rispetto al momento applicativo della massima misura custodiale che all'assenza di elementi specificamente indicativi del requisito che deve sorreggere l'applicazione della misura custodiale di massima intensità in luogo di quella richiesta della medesima intensità ma differente nella modalità di applicazione". Con il motivo si denuncia l'omessa motivazione quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non essendo a tal fine sufficiente il solo riferimento ai precedenti penali. 1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, co. 3 c.p.p. per non avere il Tribunale motivato quanto alla mancata adeguatezza degli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico. Pur non ritenendo la attuale sussistenza di concrete esigenze cautelari, e ciò per le ragioni indicate, ai Giudici dell'Appello era stata comunque richiesta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione (...) e a tal fine era stata depositata idonea documentazione lavorativa". Con il secondo motivo si lamenta la mancata risposta quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
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