Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22951

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22951
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. NO ZA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di Palermo, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 4 ottobre 2022, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

2. Il ricorrente, con il primo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei fotogrammi estrapolati dal video registrato dalle telecamere di sorveglianza presenti sulla scena del crimine, immagini che smentirebbe la ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa BADALAMENTI;
in particolare dalla visione delle immagini emergerebbe che il ZA si sarebbe limitato a scagliare una traversa di ferro contro il BADALAMENTI mentre quest'ultimo avrebbe riferito di esser stato colpito al braccio da una transenna tenuta in mano dall'indagato. Quanto riferito dalla vittima verrebbe smentito anche dalla documentazione sanitaria in atti che non farebbe alcun riferimento a ferite ed ematomi sul braccio della persona offesa. Le predette immagini dimostrerebbero, infine, il ZA non avrebbe sottratto nulla dalle tasche del BADALAMENTI, diversamente da quanto affermato da quest'ultimo.

3. Il ricorrente, con il secondo di impugnazione, eccepisce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione Il Tribunale avrebbe affermato l'incapacità del ricorrente di rispettare le regole impartite esclusivamente dal duplice danneggiamento del braccialetto elettronico applicato al ZA, senza tenere conto della lieve entità di tali violazioni in considerazione del fatto che

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