Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21365
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOROSINI SILVANO nato a ALZANO LOMBARDO il 20/02/1963 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di S M, di revoca del decreto penae di condanna n. 2376/2010, emesso dallo stesso Giudice, in relazione al reato H' omesso versamento di ritenute previdenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d, n. 463 del 1983 convertito dalla legge n. 638 del 1983. 1.1. Il provvedimento fonda il diniego sulla considerazione che il reato. oggetto del decreto penale di cui si chiede la revoca, ai sensi dell'art. 673 cc.;(1. proc. pen., attiene all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione dei propri dipendenti dall'imputato, neii qualità di datore di lavoro, per importo superiore ad euro 10.000,00 annoi, per ciascuno degli anni in contestazione (2005, 2006).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore avv. M A, denunciando vizio di motivazione ed erronea determinazione degli importi relativi
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di S M, di revoca del decreto penae di condanna n. 2376/2010, emesso dallo stesso Giudice, in relazione al reato H' omesso versamento di ritenute previdenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d, n. 463 del 1983 convertito dalla legge n. 638 del 1983. 1.1. Il provvedimento fonda il diniego sulla considerazione che il reato. oggetto del decreto penale di cui si chiede la revoca, ai sensi dell'art. 673 cc.;(1. proc. pen., attiene all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione dei propri dipendenti dall'imputato, neii qualità di datore di lavoro, per importo superiore ad euro 10.000,00 annoi, per ciascuno degli anni in contestazione (2005, 2006).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore avv. M A, denunciando vizio di motivazione ed erronea determinazione degli importi relativi
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