Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2019, n. 29358

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2019, n. 29358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29358
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente Rep.

SENTENZA

Ceg `-1 sul ricorso iscritto al numero 17395 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da V A (C.F.: VRR NMR 43D47 I676M) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati R P (C.F.: PLO RRT 64D24 H501W) e C R (C.F.: RZZ CML 78B51 D122X) -ricorrente- nei confronti di D S (C.F.: DLF SFN 70T22 H501D) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall'avvocato G B (C.F.: non dichiarato) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 2760/2016, pubblicata in data 3 maggio 2016 (che si assume notificata in data 6 maggio 2016);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 1° ottobre 2019 dal consigliere A T;
uditi: Ric. n. 17395/2016 - Sez.

3 - Ud. 1° ottobre 2019 - Sentenza - Pagina 1 di 20 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avvocato R P, per la ricorrente.

Fatti di causa

S D ha intimato ad A V precetto di rilascio in relazione ad un immobile sito in Roma, sulla base di titolo esecutivo costituito da una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. in favore della sua dante causa F- la D R,e ha poi dato inizio all'esecuzione. La V ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dapprima avverso l'atto di precetto e successivamente avverso l'esecuzione iniziata, chiedendo altresì la risoluzione del contratto costituito con la sentenza posta in esecuzione e la restituzione dell'immobile frattanto oggetto di forzoso rila- scio. Il D, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'opponente al risarcimento per l'illegittima occupazione dell'immobile. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Roma (sentenza n. 23069 del 2011) ha accolto l'opposizione della V, ha dichia- rato inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla stessa ed ha rigettato la domanda riconvenzionale del D. La V ha successivamente agito in autonomo giudizio nei confronti del D, con procedimento sommario di co- gnizione, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., per ottenere la resti- tuzione dell'immobile oggetto del forzoso rilascio e la risolu- zione del contratto di vendita costituito per sentenza. Il Tribunale di Roma (ordinanza n. 9098 del 2012) ha accolto la domanda di restituzione dell'immobile, rigettando però quella di risoluzione del contratto di vendita costituito per sen- tenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in relazione allo stesso im- mobile (nonché ogni altra domanda proposta dall'attrice). Ric. n. 17395/2016 - Sez.

3 - Ud. 1° ottobre 2019 - Sentenza - Pagina 2 di 20 La Corte di Appello di Roma, decidendo in secondo grado in relazione ad entrambe le indicate decisioni, in riforma di quel- la relativa al primo giudizio, ha rigettato l'opposizione e le al- tre domande della V ed ha accolto la domanda risarci- toria proposta in via riconvenzionale dal D;
ha rigettato il gravame proposto dalla V avverso la decisione di pri- mo grado resa nell'autonomo giudizio da questa promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.. Ricorre la V, sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso il D. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È opportuno esaminare in primo luogo il secondo motivo del ricorso, avente ad oggetto la questione, logicamente pre- liminare, della disciplina cui è assoggettato il rapporto nego- ziale in caso di contratto di vendita costituito per sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. con effetto traslativo subordinato al versamento del prezzo entro un determinato termine. Con tale motivo si denunzia «ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: falsa applicazione degli artt. 1453 ss. e violazione del combinato disposto degli artt. 2932 c.c. e 1353 ss. c.c. sotto il profilo della mancata applicazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 295/1997 della disciplina in materia di contratto condizionale di cui agli artt. 1353 ss. c.c., sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di cui a Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 1994, n. 11195, che risulta preferibile all'orientamento di cui a Cass., sez. II, 6 agosto 2001, n. 10827». Il motivo è infondato. Secondo la ricorrente vi sarebbe un contrasto, nella giurispru- denza di questa Corte, tra due diversi orientamenti in ordine al regime giuridico da applicare al contratto di vendita costi- Ric. n. 17395/2016 - Sez.

3 - Ud. 1° ottobre 2019 - Sentenza - Pagina 3 di 20 tuito per sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con effetto tra- slativo subordinato al versamento del prezzo entro un deter- minato termine. A suo dire, dovrebbe preferirsi l'orientamento espresso da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/12/1994, Rv. 489430 - 01, in cui sarebbe affermato che la subordinazione degli ef- fetti del contratto di vendita al versamento del prezzo in un determinato termine costituisce una condizione in senso tecni- co, il cui eventuale avveramento andrebbe valutato esclusi- vamente in base alle disposizioni di cui agli artt. 1353 e ss. c.c., rispetto a quello espresso da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10827 del 06/08/2001, Rv. 548807 - 01, in cui sarebbe al contrario affermato che il versamento del prezzo costituisce la prestazione essenziale del compratore, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, per cui il suo eventuale inadempi- mento andrebbe valutato in base alla disciplina di legge in te- ma di risoluzione del contratto. In realtà, al di là della formulazione delle massime e delle e- spressioni letterali contenute nelle numerose decisioni che hanno affrontato la questione, il contrasto indicato dalla ricor- rente non sussiste affatto (o, quanto meno, non è da tempo attuale). Nella giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai costante - e risulta anche di recente ulteriormente ribadita - l'affermazione del principio di diritto secondo il quale dal mo- mento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. si producono gli effetti del negozio, ciò comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della pro- prietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora do- vuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al paga- mento;
in tal modo si origina un rapporto di natura negoziale Ric. n. 17395/2016 - Sez.

3 - Ud. 1° ottobre 2019 - Sentenza - Pagina 4 di 20 e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel caso di inadem- pimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia di non scarsa im- portanza, il che può verificarsi anche nel caso di ritardo (ri- spetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della som- ma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipote- si già versato) e ad ogni altra circostanza utile ai fini della va- lutazione dell'interesse dell'altra parte. Si è altresì espressamente precisato, in proposito, che l'istituto della risoluzione per inadempimento, applicabile per l'ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla sentenza costituiva, impedisce che possa farsi applicazione delle diverse previsioni in tema di condizione risolutiva di cui all'art. 1353 c.c., ancorché impropriamente si parli di trasfe- rimento condizionato all'adempimento degli obblighi gravanti sul compratore. In base ai suddetti principi, dunque, con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di conclude- re una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordi- nato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla fun- zione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua natura di prestazione essenziale destina- ta ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione, può - nel concorso dei relativi presupposti - essere fatto valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1453 e ss c.c., non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi degli artt. 1353 e SS. c.c.. Questa la ricostruzione sistematica del rapporto contrattuale conseguente alla costituzione del contratto di vendita per sen- Ric. n. 17395/2016 - Sez.

3 - Ud. 10 ottobre 2019 - Sentenza - Pagina 5 di 20 tenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. affermata ormai da tempo da questa Corte in modo univoco. Sono, nella sostanza, conformi a tale ricostruzione - al di là dei termini in cui risultano massimate e delle espressioni ver- bali utilizzate - quanto meno le seguenti decisioni: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30469 del 23/11/2018, non massimata;
Sez. 2, Sentenza n. 20226 del 31/07/2018, Rv. 649912 - 01;
Sez. 2, Ordinanza n. 26364 del 07/11/2017, Rv. 646072 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016, Rv. 639953 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009, Rv. 607646 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 8212 del 07/04/2006, Rv. 589314 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 690 del 16/01/2006, Rv. 586249 - 01 . Sez. 1, Sentenza n. 25364 del 29/11/2006, Rv. 593281 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 26233 del 02/12/2005, Rv. 585216 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 10827 del 06/08/2001, Rv. 548807 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/12/1994, Rv. 489430 - 01. È opportuno osservare che le stesse decisioni indicate dalla ri- corrente come espressione di due diversi e contrastanti orien- tamenti (cioè le sentenze n. 11195/1994 e n. 10827/2001) si iscrivono entrambe in realtà, coerentemente, nell'ambito della medesima ricostruzione sistematica appena descritta (tanto da essere segnalate come "conformi" dall'ufficio del Massima- rio), cui va senz'altro data continuità. Orbene, la decisione impugnata risulta del tutto in linea con tale ricostruzione. La corte di appello, al fine di stabilire se il contratto di vendita costituito con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. avesse perso efficacia, ha infatti ritenuto necessario verificare la sussistenza dei presupposti della riso- luzione del contratto stesso per inadempimento, non limitan- dosi al mero riscontro dell'oggettivo mancato versamento del prezzo dovuto nel termine fissato nella sentenza, come se si fosse semplicemente trattato di una ordinaria condizione (so- spensiva o risolutiva) di efficacia del negozio. Ric. n. 17395/2016 - Sez.
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