Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 07639
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S N, nato in Albania il 29.3.1993 avverso la ordinanza in data 5.10.2022 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L G che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5.10.2022 il Tribunale di Venezia, adito ai fini del riesame del provvedimento reso dal Gip in data 16.2.2015 con cui era stata disposta nei confronti di S o N, gravemente indiziato per detenzione a fini di spaccio di 2 kg. di eroina la custodia cautelare in carcere, ha annullato la misura ritenendo venute meno, in considerazione del tempo trascorso tra il fatto criminoso e l'esecuzione della misura, pari ad oltre sette anni e mezzo, e la sua protratta assenza dall'Italia, le esigenze cautelari.
2. Nel premettere come il proprio interesse all'impugnativa fosse strettamente correlato alla proponibilità di un'eventuale richiesta di equo indennizzo per ingiusta n detenzione, l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, avverso il suddetto provvedimento, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, il quadro di gravità indiziaria, deducendo che la sua sola presenza sul luogo in cui era stata rinvenuta la partita di droga, poi sequestrata, non fosse sufficiente, in difetto di ulteriori risultanze, a delineare il suo coinvolgimento nell'attività delittuosa, tanto più che risultava dalle stesse indagini che egli era sopraggiunto quando sul posto era già presente il coimputato K, pacificamente inserito nel mercato del traffico di sostanze stupefacenti. Lamenta altresì che nessuna motivazione fosse stata
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L G che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5.10.2022 il Tribunale di Venezia, adito ai fini del riesame del provvedimento reso dal Gip in data 16.2.2015 con cui era stata disposta nei confronti di S o N, gravemente indiziato per detenzione a fini di spaccio di 2 kg. di eroina la custodia cautelare in carcere, ha annullato la misura ritenendo venute meno, in considerazione del tempo trascorso tra il fatto criminoso e l'esecuzione della misura, pari ad oltre sette anni e mezzo, e la sua protratta assenza dall'Italia, le esigenze cautelari.
2. Nel premettere come il proprio interesse all'impugnativa fosse strettamente correlato alla proponibilità di un'eventuale richiesta di equo indennizzo per ingiusta n detenzione, l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, avverso il suddetto provvedimento, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, il quadro di gravità indiziaria, deducendo che la sua sola presenza sul luogo in cui era stata rinvenuta la partita di droga, poi sequestrata, non fosse sufficiente, in difetto di ulteriori risultanze, a delineare il suo coinvolgimento nell'attività delittuosa, tanto più che risultava dalle stesse indagini che egli era sopraggiunto quando sul posto era già presente il coimputato K, pacificamente inserito nel mercato del traffico di sostanze stupefacenti. Lamenta altresì che nessuna motivazione fosse stata
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