Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2022, n. 11310

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2022, n. 11310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11310
Data del deposito : 29 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A A nato a MAZARA DEL VALLO il 22/04/1975 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L S;
lette le conclusioni del

PG PAOLA FILIPPI

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 4 maggio 2021) la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di quella ex art. 442 cod. proc. pen. del 21 febbraio 2018 del Tribunale di Palermo, ha ridotto la pena inflitta a A A in 6 mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto sostanze stupefacenti, tipo hashish, destinate alla cessione al fratello V A, detenuto presso la Casa di reclusione di Palermo (in Palermo il 16 settembre 2016) perché rinvenute immediatamente prima del colloquio in carcere.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione poiché il «ragionamento giudiziale, in ordine alla ricostruzione del fatto, non permette di escludere quella che sembra essere una ragionevole versione alternativa», sulla destinazione della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato al solo uso personale. Considerato l'esiguo quantitativo, l'imputato avrebbe detenuto una parte della sostanza stupefacente con sé per un uso personale immediato e una parte sarebbe stata tenuta nello zaino per un uso personale differito.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. La Corte di Appello, pur in assenza di richiesta della difesa, non avrebbe applicato d'ufficio la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. nonostante l'esigua quantità della sostanza stupefacente e la non abitualità del comportamento da parte dell'imputato incensurato.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla personalità negativa dell'imputato. La motivazione sarebbe in contraddizione con la concessione della sospensione condizionale della pena riconosciuta dal Tribunale e con la successiva riduzione della pena;
la Corte territoriale avrebbe potuto applicare le circostanze attenuanti generiche tenuto conto del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e dell'assenza di precedenti penali.
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