Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/2022, n. 27063

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/2022, n. 27063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27063
Data del deposito : 14 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4080/2017 R.G. proposto da : M s.a.s. di M I G C, in persona del legale rappresentante pro tempore G M , rappresentata e difesa dagli avv. A D e A D C, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del primo in via della Scrofa n. 14;
–ricorrente –

contro

Terme di Saturnia s.p.a., in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore D M, rappresentata in giudizio e difesa dagli avv. Roberta Dall’Argine e C B nonché dall’avv. C R, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma in viale Buozzi n. 53;
–controricorrente – R d E s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore P R, difesa dall’avv. A C e dall’avv. U C, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, in via di villa Sacchetti n.9;
–controricorrente – avversola sentenza n. 2007/2016 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 2.12.2016;
uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Consigliere A M;
viste le conclusioni del PM F T;

FATTI DI CAUSA

1.Dagli atti delle parti e dalla sentenza di secondo grado (che richiama quella del Tribunale di Grosseto n. 1293/2012) emerge quanto segue. La M s.a.s. di M I G C (d’ora in poi M s.a.s.) ottenne l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Terme di Saturnia s.p.a. per il pagamento di euro 636.591,57 quale corrispettivo per lavori meccanici, elettrici e di assistenza muraria eseguiti nella struttura termale. L’ingiunta si oppose (mentre non si costituì R) e dedusse di aver appaltato, con contratto del 23.6.2000, alla R De Eccher s.p.a. (d’ora in poi R s.p.a.) la ristrutturazione del complesso termale per un corrispettivo di 21 miliardi di lire circa e che, con il consenso del committente, l’appaltatore subappaltò l’esecuzione di alcune opere a ditte terze (per quel che rileva in questa sede, alla ricorrente vennero appaltate le opere di cui al decreto ingiuntivo). La Terme di Saturnia s.p.a. evidenziò che per le controversie relative all’appalto era stato promosso un giudizio arbitrale e che per le controversie relative al contratto di subappalto nulla potesse esserle richiesto. Il fulcro della tesi di M s.a.s. era che le opere realizzate non rientrassero, in realtà, nel contratto di subappalto ma che fossero opere ulteriori, direttamente richieste da Terme di Saturnia, delle quali quindi chiedeva il pagamento. A tal fine M s.a.s. chiese, altresì, che venisse disposta un’ulteriore CTU. Il giudizio di prime cure, all’esito dell’attività istruttoria espletata, si concluse con la revoca del decreto ingiuntivo, alla luce dell’esito della ctu disposta nel giudizio arbitrale, atteso che “le opere elencate nelle riserve apposte da R sul conto finale coincidono con le prestazioni rese da M e poste a fondamento del decreto ingiuntivo sia per tipologia che per dislocazione temporale”. La sentenza venne impugnata dalla M s.a.s. e l’appello dichiarato inammissibile, essendosi il giudizio estinto per tardiva riassunzione. Nel corso del giudizio (il 9.12.2014), invero, il processo venne dichiarato interrotto per il fallimento di M s.a.s. (in forza della sentenza del Tribunale di Roma del 24.7.2014) ed il successivo 4.12.2015 la ricorrente , premesso che la Corte d’appello di Roma con sentenza del 29 luglio 2015 aveva revocato il fallimento della società e del socio accomandatario, chiese la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio (fissata il 28 giugno 2016). Il ricorso venne notificato a R s.p.a. ed a Terme di Saturnia s.p.a. La prima chiese dichiararsi, per quel che rileva in questa sede, l’estinzione del processo per tardiva riassunzione ed in comparsa conclusionale la Terme di Saturnia s.p.a. si associò all’eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione. La Corte d’appello affermò, quindi, che il giudizio si era estinto a far tempo dal 10.6.2015, dovendosi riassumere la causa nel termine di 6 mesi, (quale applicabile ratione temporis essendo il giudizio di primo grado iniziato nel 2015) decorrenti dal 9.12.2014 ossia dalla dichiarata interruzione del processo. L’avvenuta successiva revoca del fallimento non venne considerata rilevante;
nel dettaglio, al riguardo, il giudice di seconde cure affermò che “la revoca del fallimento non ha certo determinato l’illegittimità della dichiarazione di interruzione del processo e quindi non ha certo vanificato la necessità di una prosecuzione (da parte della curatela o, eventualmente, del soggetto medio tempore tornato in bonis) entro 6 mesi”. Sicché, richiamando ed applicando Cass. n. 5650 del 2013, la Corte d’appello ritenne che la dichiarazione resa dal difensore all’udienza fosse idonea a determinare la legale conoscenza per la curatela fallimentare dell’evento interruttivo, stante l’obbligo gravante sul procuratore (della parte poi dichiarata fallita), quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela, obbligo scaturente dalla disciplina sostanziale in tema di mandato, ed in particolare dal combinato disposto di cui agli artt. 1728 e 1710 c.c. In relazione, poi, alla domanda spiegata dalla M s.a.s., il giudice di merito, alla luce delle conclusioni della odierna ricorrente, ritenne che si fosse in presenza di cause inscindibili e che la domanda dovesse interpretarsi quale richiesta di condanna alternativa della Terme di Saturnia s.p.a. o della R s.p.a., in accordo con la CTU. In forza del prefato ragionamento la Corte concluse, quindi, che l’eccezione svolta dalla R s.p.a. dovesse spiegare necessariamente effetto nei confronti della Terme diSaturnia s.p.a. Ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2007/2016 M S.a.s.;
si sono costituiti con controricorso sia la R che la Terme di Saturnia. In prossimità dell’udienza M S.a.s. e Terme di Sa turnia s.p.a. hannodepositato memorie.
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