Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/2022, n. 27063

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/2022, n. 27063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27063
Data del deposito : 14 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4080/2017 R.G. proposto da : M s.a.s. di M I G C, in persona del legale rappresentante pro tempore G M , rappresentata e difesa dagli avv. A D e A D C, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del primo in via della Scrofa n. 14;
–ricorrente –

contro

Terme di Saturnia s.p.a., in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore D M, rappresentata in giudizio e difesa dagli avv. Roberta Dall’Argine e C B nonché dall’avv. C R, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma in viale Buozzi n. 53;
–controricorrente – R d E s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore P R, difesa dall’avv. A C e dall’avv. U C, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, in via di villa Sacchetti n.9;
–controricorrente – avversola sentenza n. 2007/2016 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 2.12.2016;
uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Consigliere A M;
viste le conclusioni del PM F T;

FATTI DI CAUSA

1.Dagli atti delle parti e dalla sentenza di secondo grado (che richiama quella del Tribunale di Grosseto n. 1293/2012) emerge quanto segue. La M s.a.s. di M I G C (d’ora in poi M s.a.s.) ottenne l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Terme di Saturnia s.p.a. per il pagamento di euro 636.591,57 quale corrispettivo per lavori meccanici, elettrici e di assistenza muraria eseguiti nella struttura termale. L’ingiunta si oppose (mentre non si costituì R) e dedusse di aver appaltato, con contratto del 23.6.2000, alla R De Eccher s.p.a. (d’ora in poi R s.p.a.) la ristrutturazione del complesso termale per un corrispettivo di 21 miliardi di lire circa e che, con il consenso del committente, l’appaltatore subappaltò l’esecuzione di alcune opere a ditte terze (per quel che rileva in questa sede, alla ricorrente vennero appaltate le opere di cui al decreto ingiuntivo). La Terme di Saturnia s.p.a. evidenziò che per le controversie relative all’appalto era stato promosso un giudizio arbitrale e che per le controversie relative al contratto di subappalto nulla potesse esserle richiesto. Il fulcro della tesi di M s.a.s. era che le opere realizzate non rientrassero, in realtà, nel contratto di subappalto ma che fossero opere ulteriori, direttamente richieste da Terme di Saturnia, delle quali quindi chiedeva il pagamento. A tal fine M s.a.s. chiese, altresì, che venisse disposta un’ulteriore CTU. Il giudizio di prime cure, all’esito dell’attività istruttoria espletata, si concluse con la revoca del decreto ingiuntivo, alla luce dell’esito della ctu disposta nel giudizio arbitrale, atteso che “le opere elencate nelle riserve apposte da R sul conto finale coincidono con le prestazioni rese da M e poste a fondamento del decreto ingiuntivo sia per tipologia che per dislocazione temporale”. La sentenza venne impugnata dalla M s.a.s. e l’appello dichiarato inammissibile, essendosi il giudizio estinto per tardiva riassunzione. Nel corso del giudizio (il 9.12.2014), invero, il processo venne dichiarato interrotto per il fallimento di M s.a.s. (in forza della sentenza del Tribunale di Roma del 24.7.2014) ed il successivo 4.12.2015 la ricorrente , premesso che la Corte d’appello di Roma con
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