Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2022, n. 28616

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2022, n. 28616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28616
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'RM ZI, nato a [...] il [...] CC AR, nato a [...] il [...] LI AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 25/5/2021 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto;
udito l'avvocato AR Lucentini, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Roma, confermava parzialmente la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione, commessi in occasione di uno scontro tra contrapposte fazioni all'esito di un convegno, tenutosi presso il VII Municipio di Roma, avente ad oggetto le unioni civili e la teoria "gender". In particolare, risultava che, terminato il convegno, gli esponenti di alcuni centri sociali, tra i quali gli odierni imputati, aggredivano FA EI e MA NT, appartenenti al movimento politico "Militia Christi". Intervenivano a sedare lo scontro l'ispettore Angelo IS e l'assistente Pier Francesco TI, appartenenti alla Digos, che, dopo essersi qualificati, tentavano di separare le opposte fazioni, bloccando LI e dichiarandolo in arresto, dopo che questi aveva tentato di aggredire il IS con l'uso di uno scalpello. A fronte di tale condotta, D'RM interveniva per liberare LI, richiamando in aiuto i compagni che si stavano dando alla fuga, in tal modo procurando l'evasione del LI. In tale contesto, un altro degli aggressori veniva identificato in CC AR, che a sua volta colpiva TI con un colpo al volto.

2. Avverso la suddetta pronuncia gli imputati hanno proposto distinti ricorsi con motivi solo parzialmente comuni.

3. Nell'interesse dì AR IN sono stati formulati quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'arresto in flagranza, sottolineando come per tale reato non è stata promossa l'azione penale, né vi è stata iscrizione nel registro degli indagati. Sottolinea il ricorrente che, in mancanza di un'autonoma verifica circa la legittimità della misura precautelare, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare l'esistenza dei presupposti per l'arresto in flagranza, in difetto dei quali la misura non potrebbe considerarsi legittima e, quindi, verrebbe meno anche la configurabilità del reato di evasione.

3.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine ai reati di lesioni personali aggravate contestate ai capi A) e B). In particolare, si sostiene che non sarebbero stati acquisiti elementi sufficienti per affermare la riconducibilità di tali condotte al ricorrente, posto che la sentenza impugnata avrebbe omesso di confutare gli argomenti difensivi proposti con l'appello, limitandosi a recepire l'accertamento compiuto in primo grado.

3.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dei futili motivi, sul presupposto che i fatti si erano verificati nell'ambito di una accesa contrapposizione derivante da ragioni politiche, di per sé tali da consentire di escludere la futilità delle ragioni che inducevano alla commissione dei reati.

3.4. Con il quarto motivo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche, essendo la decisione basata sulla generica gravità dei reati commessi.

4. Nell'interesse di ZI D'RM sono stati formulati sei motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo, comune anche a AR CC, si deduce la nullità delle sentenze di merito derivante dalla nullità del decreto di giudizio immediato. Sostiene il ricorrente che la richiesta di giudizio immediato non era stata preceduta dall'interrogatorio dell'indagato, non potendosi neppure ritenere equipollente a tale atto l'interrogatorio di garanzia svolto dopo l'applicazione della misura cautelare, in quanto non vi era totale corrispondenza tra i reati originariamente posti a fondamento della misura e quelli successivamente contestati.

4.2. Con il secondo motivo, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese, nonostante la loro costituzione quali parti civili e l'esistenza di contrasti di natura politica con EI e NT.

4.3. Con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla legittimità dell'arresto di TI e, conseguentemente, alla sussistenza del reato di procurata evasione.

4.4. Con il quarto motivo, contesta la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla responsabilità concorsuale in ordine ai reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale contestati sub E) ed F), sottolineando come la mancata identificazione degli autori materiali dei suddetti reati renderebbe carente anche l'attribuzione della responsabilità in capo al concorrente morale. Difetterebbe l'accertamento delle modalità con le quali D'RM avrebbe istigato i concorrenti, giungendosi ad attribuire una responsabilità sostanzialmente oggettiva al ricorrente.

4.5 Con il quinto motivo, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità

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