Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/07/2020, n. 14207
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31177-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro ITALIAN TRUST COMPANY SRL;- intimata - avverso la sentenza n. 1171/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. R R. RILEVATO CHE 1.-. La società Italian Trust Company s.r.l. è trustee del "trust 121", istituito dalla società britannica Claremont Estates Limited. Le imposte sulle successioni e donazioni, liquidate in misura minima, perché calcolate su base imponibile pari a zero, sono state rettificate dall'amministrazione finanziaria liquidandole in misura proporzionale. La società ha impugnato gli avvisi di liquidazione, evidenziando che non vi è stato alcun trasferimento di ricchezza. 11 ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l'agenzia e la CTR della Lombardia con sentenza del 20 marzo 2018 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l'imposta proporzionale può applicarsi non già al momento istitutivo del trust ma solo su quanto residuerà dopo la realizzazione delle finalità del trust e sarà poi trasferito in favore del beneficiario finale, in quanto nella specie non vi è stato alcun trasferimento imponibile di ricchezza. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Non si è costituita la società. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
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