Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/01/2021, n. 00142

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/01/2021, n. 00142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00142
Data del deposito : 5 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROSSETTI NICOLAS nato a URBINO il 14/08/1988 ROSSETTI MANUEL nato a URBINO il 14/08/1988 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
udito il Procuratore generale, dott.ssa L O, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/05/2019 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado - che aveva condannato N R e M R alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili dei reati di rissa, lesioni e minaccia -, su appello del p.m., ha revocato, nei confronti degli imputati, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato la carenza di interesse ad impugnare del P.M. Sottolineano i ricorrenti che la pronuncia di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale della pena, avendo riguardo ad un certificato penale prodotto proprio dal P.M., con la conseguenza che, in difetto di una richiesta di revoca proposta in primo grado, quest'ultimo, con l'atto di appello si era inammissibilmente lamentato, nella sostanza, del mancato esercizio di un potere officioso del giudice, laddove avrebbe potuto invocare l'intervento del giudice dell'esecuzione. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza, giacché, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non siano documentalmente note al giudice della cognizione (Sez. Ù, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 26438101), con la conseguenza che il giudice d'appello, investito dell'impugnazione in relazione a tale questione, lungi dal rilevare il difetto di interesse del P.M., deve decidere - come ha esattamente fatto nel caso di specie - nel merito. D'altra parte, deve tenersi conto del pacifico insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, rv. 210798), secondo il quale il (pur diverso) provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'art. 168, primo comma, cod. pen., comma 1, ha natura dichiarativa e presuppone il rilievo di natura constatativa della verificazione delle cause risolutive del beneficio, stabilite per legge, il cui effetto si è già prodotto prima ancora della pronuncia giudiziale ed indipendente da essa. Poiché in tale situazione al giudice è rimesso un intervento decisorio privo di contenuti valutativi e di opzioni discrezionali, non dissimile da quello del giudice dell'esecuzione che provveda dopo la formazione dei titoli esecutivi, la sua adozione è consentita anche nel grado di appello e pur a fronte di impugnazione proposta dal solo imputato, senza che ciò comporti la violazione del divieto di reformatio in peius (Cass. sez. 2, n. 37009 del 30/6/2016, Seck, rv. 267913;
sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, M, rv. 262375). A tale situazione viene equiparato il caso in cui la richiesta di revoca sia formulata ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod pen., per il quale la stessa va disposta se il beneficio sia stato concesso in presenza di cause impeditive indicate dal quarto comma dell'art. 164 cod. pen. e la relativa pronuncia, di carattere dichiarativo, può essere adottata in sede di cognizione, così come in esecuzione (Cass. sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, M, rv. 246189;
sez. 5, n. 40466 del 27/9/2002, D P, rv. 225699;
sez. 1, n. 20293 dell'8/5/2008, D R, rv. 239996;
sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, T, rv. 231256). Coerentemente a siffatti presupposti si è ritenuto che sussista l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza d'appello che ometta di revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, qualora dagli atti emerga la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen., nota al giudice della cognizione, poiché, in tal caso, la richiesta di revoca non potrebbe essere utilmente coltivata dinanzi al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, T, Rv. 27612801).
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