Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2021, n. 00142
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROSSETTI NICOLAS nato a URBINO il 14/08/1988 ROSSETTI MANUEL nato a URBINO il 14/08/1988 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
udito il Procuratore generale, dott.ssa L O, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/05/2019 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado - che aveva condannato N R e M R alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili dei reati di rissa, lesioni e minaccia -, su appello del p.m., ha revocato, nei confronti degli imputati, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato la carenza di interesse ad impugnare del P.M. Sottolineano i ricorrenti che la pronuncia di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale della pena, avendo riguardo ad un certificato penale prodotto proprio dal P.M., con la conseguenza che, in difetto di una richiesta di revoca proposta in primo grado, quest'ultimo, con l'atto di appello si era inammissibilmente lamentato, nella sostanza, del mancato esercizio di un potere officioso del giudice, laddove avrebbe potuto invocare l'intervento
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
udito il Procuratore generale, dott.ssa L O, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/05/2019 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado - che aveva condannato N R e M R alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili dei reati di rissa, lesioni e minaccia -, su appello del p.m., ha revocato, nei confronti degli imputati, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato la carenza di interesse ad impugnare del P.M. Sottolineano i ricorrenti che la pronuncia di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale della pena, avendo riguardo ad un certificato penale prodotto proprio dal P.M., con la conseguenza che, in difetto di una richiesta di revoca proposta in primo grado, quest'ultimo, con l'atto di appello si era inammissibilmente lamentato, nella sostanza, del mancato esercizio di un potere officioso del giudice, laddove avrebbe potuto invocare l'intervento
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