Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/1999, n. 98

CASS
Sentenza
23 febbraio 1999
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CASS
Sentenza
23 febbraio 1999

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Massime • 1

Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori deve escludersi l'obbligo della pubblicità delle udienze, atteso il difetto di una previsione in tal senso nelle norme che regolano il procedimento stesso, senza che sia invocabile l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo(ratificata con legge n. 848 del 1955) che, nell'affermare l'esigenza di pubblicità del processo, pone solo un principio di comportamento per il legislatore nazionale, e senza che peraltro, sia configurabile una questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il suddetto procedimento nella parte non prevedente la pubblicità della udienza per contrasto con gli artt. 3 e 101 Cost., trattandosi di una scelta del legislatore obiettivamente giustificata da esigenze di tutela della categoria professionale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/1999, n. 98
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 98
Data del deposito : 23 febbraio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 83, presso lo studio dell'avvocato ERMINIO STRIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la decisione n. 28/98 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 28/04/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento sottoponeva a procedimento disciplinare l'avv. Carmine Lombardi, per avere, nell'espletamento dell'incarico di recupero di un credito nel confronti della Banca Sannitica conferitogli da EL UC, indebitamente trattenuto e riscosso due assegni per complessive L. 10.885.503 intestati al cliente, e per avere omesso di dare riscontro ad una nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine che, a seguito di esposto del UC, aveva richiesto chiarimenti, così arrecando disdoro al decoro ed alla dignità dell'Ordine Forense. Con decisione del 7.7.1995, il Consiglio dell'Ordine riteneva l'incolpato responsabile degli addebiti contestatigli ed irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dalla professione per la durata di mesi due.
Pronunciando sul ricorso dell'avv. Lombardi, il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 28.4.1998, lo rigettava. Considerava il Consiglio che l'avvenuta consegna da parte della Banca Sannitica dei due assegni all'avv. Lombardi risultava documentalmente provata, e che l'avvenuta riscossione, da parte del legale, degli assegni intestati al UC e muniti di clausola di intrasferibilità, forniva la prova dell'avvenuta falsificazione della firma;
che del pari integrava illecito disciplinare l'omessa risposta alla richiesta di chiarimenti rivolta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, potendosi ritenere giustificato solo il silenzio serbato dopo l'inizio del procedimento disciplinare per esigenze di garanzia difensiva;
che la sanzione irrogata era congrua in considerazione della gravità degli Illeciti accertati.
Avverso tale decisione l'avv. Lombardi ha proposto ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 56 della legge professionale. Il ricorso è stato notificato al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, che non hanno fatto pervenire deduzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo,

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