Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2020, n. 20825

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2020, n. 20825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20825
Data del deposito : 30 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19832/2018 R.G. proposto da Tea Energia Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti E C, • Cx-)LeAti5;
g M C;con domicilio eletto presso l'Avv. M C in Roma via [Bruno Buozzi n. 8 giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro 2 Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 992/05/2018, depositata in data 9 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2019 dal Cons. G F T. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale U D A, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'Avv. M C per la contribuente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'Avv. dello Stato A C che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle dogane contestava a Tea Energia Srl, esercente l'attività di grossista immettente in consumo l'energia elettrica per la provincia di Parma, l'errata compilazione della dichiarazione di consumo per gli anni 2008 e 2009, nonché l'omesso pagamento del conseguente maggior importo dovuto per accise (solo per il 2008) e addizionale provinciale (per entrambe le annualità) e, con avviso di pagamento, recuperava i maggiori tributi evasi;
con separati atti, irrogava le sanzioni amministrative per l'errata compilazione delle dichiarazioni ex art. 59, comma 1, lett. c, TUA (provvedimento n. 82/2014) e per omesso versamento dei tributi ex artt. 56, comma 1, TUA e 13 d.lgs. n. 471 del 1997 (provvedimento n. 83/2014). La società versava i tributi richiesti e definiva in via agevolata, ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. 82/2014 (errata compilazione delle dichiarazioni), mentre proponeva ricorso avverso il provvedimento n. 83/2014 (sanzioni per omesso versamento), attesa la duplicazione delle sanzioni per il medesimo comportamento, nonché, quanto all'anno 2008, l'intervenuta prescrizione. L'impugnazione era rigettata dalla CTP di Parma. La sentenza era confermata dal giudice d'appello. Tea Energia Srl propone ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrato con memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. c), TUA in combinato disposto con l'art. 56, comma 1, TUA, e violazione del principio del ne bis in idem, nonché del divieto di motivazione postuma dell'atto impugnato.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La questione è stata già stata affrontata da questa Corte che ha affermato il principio, che il collegio condivide e intende qui ribadire, secondo il quale «in tema di accise sull'energia elettrica, la contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995 - fattispecie di pericolo riguardante condotte del contribuente in grado di incidere, a priori, sulla fase dell'accertamento del tributo - e quella di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - fattispecie di danno che colpisce, a posteriori, nella fase della riscossione, l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza, attesa la loro diversità sia sul piano strutturale che sotto il profilo offensivo» (Cass.n. 15202 del 04/06/2019).

2.2. La Corte, in particolare, nell'esaminare la problematica, che ha pure sottoposto ad un vaglio rispetto ai principi unionali e della CEDU, dopo aver premesso che «è principio comunemente affermato dalla giurisprudenza unionale quello secondo cui le misure che vengono adottate dagli Stati membri devono essere adeguate a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedenti quanto necessario per raggiungerli (cd. principio di proporzionalità: Corte di Giustizia, 17 aprile 2018, Egenberger, C§414/16, punto 68), ciò in aderenza all'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ove prevede che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al comportamento colpito, principio che vincola gli Stati membri quando essi attuano il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, par. 1, della Carta» ha rilevato che «le due sanzioni in esame attengono a fattispecie affatto distinte. L'art. 59, comma 1, lett. c) TUA concerne condotte del contribuente, attive od omissive, in grado di incidere sull'accertamento del tributo, quali la redazione incompleta o inesatta della dichiarazione annuale di consumo, ovvero la sua omissione, l'omissione delle registrazioni delle variazioni significative in aumento del consumo, l'omessa presentazione ai funzionari doganali della documentazione contrattuale relativa alla vendita dei prodotti energetici. In questi casi si applica la sanzione compresa tra il doppio e il decuplo dell'imposta non versata. Diversamente, l'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, ratione temporis applicabile, prevede una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato a titolo di acconto, versamento periodico, versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione e attiene al successivo momento della riscossione dell'imposta». Ne deriva che «si tratta di sanzioni che hanno funzioni diverse, in quanto dirette a colpire condotte tra di loro diverse sia in termini di condotta materiale, sia ìn termini puramente cronologici. La prima norma sanziona pesantemente le irregolari od omesse registrazioni o dichiarazioni funzionali a priori all'accertamento dell'accisa (con particolare riferimento alla redazione della dichiarazione annuale), ovvero meri comportamenti ostruzionistici del contribuente in sede di verifica, La seconda norma, di portata più generale, ha la funzione di colpire il mancato gettito a posteriori. Tale circostanza evidenzia, pertanto, una evidente differenza tassonomica tra le due sanzioni, la prima legata alle modalità di accertamento delle accise sull'energia elettrica, la seconda alla riscossione delle imposte, quali che siano, comprese le accise», delle quali l'art. 56, comma 1, TUA costituisce solo il fondamento della riscossione del tributo, la cui inosservanza ricade sotto il citato art. 13. A tali rilievi va poi aggiunto che le due sanzioni sono differenti anche sotto il profilo della offensività, in quanto «la norma di cui all'art. 59, comma 1, lett. c) TUA è una norma di pericolo», con la quale il legislatore colpisce condotte che incrementano il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria (con una tutela evidentemente anticipata rispetto all'inadempimento), laddove «la norma di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 è una norma di danno, che colpisce l'inadempimento dell'obbligazione tributaria in quanto tale».
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