Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2021, n. 25156

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2021, n. 25156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25156
Data del deposito : 1 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIOCCHI FRANCESCO nato il 08/10/1967 a CERIGNOLA avverso la ordinanza del 09/02/2021 del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. P E V, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 9/2/2021 il Tribunale di Torino, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di F F, confermava il provvedimento in data 24/1/2021 con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di concorso in rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso F F, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per mancanza assoluta di motivazione su un punto oggetto della richiesta di riesame, inerente alla qualificazione giuridica del fatto: la "brevità del possesso" del denaro sottratto dall'ufficio postale "fa propendere per il delitto tentato".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto in difetto di interesse e comunque per un motivo manifestamente infondato.

2. In primo luogo, va richiamato il consolidato principio espresso da questa Corte, secondo il quale non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate, tenuto conto della fase incidentale in cui è promossa l'impugnazione, quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma questa sia del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita, poiché il mutamento invocato non inciderebbe sulla possibilità di adottare o mantenere la misura (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata Rv. 269783;
Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015 Mazzariello, Rv. 264762;
Sez. 6, n. 7468 del 28/11/2013, Pisano, Rv. 259468;
da ultimo Sez. 3, n. 11213 del 19/01/2021, Conteduca, non mass.). Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure dedotto quale utilità pratica deriverebbe dall'accoglimento del motivo di ricorso, considerate anche le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata per giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari, relative ai numerosi precedenti penali specifici dell'indagato e alla professionalità manifestata nel compimento del delitto, con una valutazione che risulta del tutto indipendente dalla qualificazione del fatto come rapina consumata o tentata.
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