Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/1975, n. 3998
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Il domicilio dichiarato od eletto con la domanda di brevetto per invenzione industriale (art 93 del RD 29 giugno 1939 n 1127) deve essere annotato nel registro dei brevetti, dopo la concessione della privativa, senza necessita di un'espressa richiesta dello interessato, e produce l'effetto, fino a che non intervenga una nuova dichiarazione od elezione di domicilio, di radicare presso il giudice del luogo indicato la Competenza per territorio, in ordine alle domande concernenti l'invenzione,nelle quali sia convenuto colui che richiede il brevetto (art 75 secondo comma del citato RD n 1127 del 1939); tale principio opera anche nel caso in cui la dichiarazione od elezione di domicilio sia contenuta in una domanda di brevetto proposta a mezzo di mandatario nominato con lettera di incarico (art 94 del citato RD n 1127 del 1939). ( V 3325/74, mass n 371845).*