Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2003, n. 17210
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In tema di illecito disciplinare dell'avvocato, la prescrizione quinquennale dell'addebito, contestato al professionista in relazione alla sua condotta di volontaria sottrazione all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelate in carcere, in violazione dell'art. 5 del codice dentologico forense, decorre dal momento dell'esecuzione del provvedimento cautelare, avvenuta all'estero, in esecuzione di un provvedimento coercitivo emesso dall'autorità giudiziaria italiana come atto conseguente all'esercizio della giurisdizione italiana attraverso la richiesta all'autorità estera, atteso che tale esecuzione fa venir meno l'elemento oggettivo del fatto, costituito dalla mancata esecuzione del provvedimento, e quello soggettivo, integrato dalla volontà di sottrarsi alla misura, stante l'impossibilità per l'arrestato di determinarsi liberamente nei suoi movimenti (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio una decisione del CNF, che aveva escluso la prescrizione dell'illecito e irrogato al professionista la sanzione disciplinare della radiazione, individuando - ai fini del computo del termine massimo prescrizionale - il
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di Sezione -
Dott. R E - Consigliere -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - rel. Consigliere -
Dott. M T R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BOCCACCIO 5, presso lo studio dell'avvocato A D F, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 8/03 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 21 febbraio 2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. M G L;
udito l'Avvocato A A;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera del 17 marzo 1995 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova promuoveva l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato Enrico V per i fatti oggetto di procedimento penale a suo carico, pendente presso la Procura della Repubblica di Venezia, per i quali il precedente 3 marzo 1995 il Gip presso quel Tribunale aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. Altra ordinanza di custodia cautelare in carcere era emessa dallo stesso Gip il 1^ luglio 1996.
Il 21 settembre 1996 l'avvocato V era arrestato in Francia su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, in vista della sua estradizione, che avveniva il 17 giugno 1997.
Il 24 dicembre 1997 il Gip revocava la misura della custodia cautelare in carcere e disponeva la scarcerazione del predetto. Con delibera del 15 novembre 2001, comunicata il 20 novembre successivo, veniva nuovamente decisa l'apertura di procedimento disciplinare per i seguenti capi di incolpazione:
a) per i fatti di cui ai capi di imputazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere 3 marzo 1995 n. 680/95 R. Gip del Tribunale di Venezia, ed in particolare ai capi di imputazione n. 1, 15, 16, 18, 32 della stessa:
b) per i fatti di cui ai capi di imputazione dell'ordinanza di custodia di custodia cautelare in carcere 1 luglio 1996 n. 680/85 R. Gip del Tribunale di Venezia, ed in particolare ai capi di imputazione n. 116, 120, 123, 359 della stessa;
c) per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere 3 marzo 1995 e 1 luglio 1996 n. 680/95 R. Gip del Tribunale di Venezia, venendo così meno ai doveri di cui all'art. 5 del codice deontologico forense. Con decisione del 18 dicembre 2001 - 8 aprile 2002 il Consiglio dell'Ordine rigettava l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare sollevata dall'incolpato, riteneva la responsabilità del medesimo in ordine a tutti i fatti contestatigli e gli irrogava la sanzione disciplinare della radiazione.
Proposto ricorso dall'avvocato V, con decisione del 24 ottobre 2002 - 21 febbraio 2003 il Consiglio Nazionale Forense dichiarava la prescrizione in relazione agli illeciti disciplinari contestati nei primi due capi di