Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2023, n. 12154
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al sequestro dei titoli nei confronti dello OT, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Flavio Samar, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/02/2022, la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza messa in data 10/07/2020 dal Tribunale di Gorizia, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto (art 10-bis d.lgs 74/2000) perché estinto per intervenuta prescrizione e disponeva la confisca dei saldi attivi dei conti correnti intestati alla Eco Studio s.r.l. e del deposito titoli intestato all'imputato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione OT FA, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo deduce violazione degli artt. 1/143 I 244/2007 e 322-ter cod.proc.pen, erronea applicazione dell'art. 578-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello, accertata l'estinzione del reato contestato di cui all'art. 10-bis d.lgs 74/2000, aveva disposto la confisca diretta obbligatoria delle somme di denaro in sequestro;
tale valutazione era erronea, in quanto la confisca ed il propedeutico sequestro preventivo dovevano qualificarsi come "per equivalente";
nella specie, era evidente tale qualificazione per il deposito titolo intestato all'imputato, perché aventi ad oggetto somme di denaro non facenti parte della sfera patrimoniale dell'ente;
inoltre, era evidente, con riferimento al il conto corrente bancario ed al libretto a risparmio nominativo, intestati alla Società ECO STUDIO s.r.I., che il sequestro era intervenuto ad una distanza di oltre due anni dalla consumazione del reato, con la conseguenza che il denaro versato successivamente alla consumazione del reato non poteva considerarsi profitto del reato;
pertanto, trattandosi di sequestro per equivalente, ne deriverebbe che, essendo intervenuta in sede di appello l'estinzione del reato per maturata prescrizione ed essendo i fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod.proc.pen., non poteva disporsi la confisca per equivalente con conseguente necessità di provvedere al dissequestro e restituzione all'avente diritto. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione. Argomenta che la predetta norma prevede che la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario e che nel procedimento di primo grado era stata depositata la documentazione relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata in data 01/02/2019 e la relativa cartella di pagamento a copertura dell'intera somma dovuta per l'omesso versamento delle ritenute contributive relative all'anno 2012, oltre interessi e sanzioni;
la Corte di appello nulla aveva motivato sul punto, omettendo, quindi, di sospendere la concreta operatività della disposta confisca fino al pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione agevolata. Chiede, pertanto, previa riqualificazione della disposta confisca quale confisca per equivalente, annullarsi il relativo capo della sentenza, con i provvedimenti di conseguenza.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto la confisca disposta nei confronti della Società ECO STUDIO s.r.I., è inammissibile per manifesta mancanza d'interesse. Il ricorrente prospetta diritti di soggetto diverso, titolare del diritto alla restituzione del bene;
trattasi, all'evidenza, quindi, di aspetti non invocabili perché inerenti a diritto del quale il ricorrente non è titolare (sul punto si veda, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, in motivazione, nonchè Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141 e Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv.270209 - 02 e per l'affermazione del principio anche con riferimento al procedimento incidentale cautelare, Sez.1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 - 01 e Sez.5, n. 2465 del 24/09/2018, dep.18/01/2019, Rv. 275257 - 01).
2. Il predetto motivo è, invece, fondato nella parte in cui contesta la legittimità della confisca diretta del saldo attivo del deposito titoli intestato all'imputato. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito