Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2007, n. 24582
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In tema di violazione delle disposizioni sul collocamento, la nozione di lavoratore agricolo deve essere ricavata non solo dalla definizione data dalla legge sul collocamento, ma anche da quella evincibile da altre norme, quali quelle previdenziali, stante lo stretto rapporto di collegamento delle leggi a tutela del lavoro subordinato, sicché non è possibile dubitare della natura agricola delle attività lavorative connesse all'impianto ed allo sfruttamento dei boschi, rientrando, la "selvicoltura", espressamente nell'impresa agricola ex art. 2135 cod. civ., né può dubitarsi che l'attività volta alla tutela per patrimonio boschivo, nella specie con la vigilanza contro il pericolo di incendi, debba rientrare nel concetto di selvicoltura. Conseguentemente devono essere considerati lavoratori agricoli anche i lavoratori assunti a termine da un Comune per il servizio di vigilanza antincendio, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 83 del 1970, per violazione delle disposizioni sul collocamento, ove non assunti per il tramite dell'ufficio di collocamento .
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASTRONI FRANCESCHINO, CONGIU PIERO, SERRA SALVATORE, FELE ANTONIO, CONGIU BASILIO, GIOBBE GIANNE ANTONIO, PULLONI PINUCCIO, COMUNE DI OLIENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, difesi dagli avvocati MAMELI MARIANO, CANESTRELLI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 254/04 del Tribunale di NUORO, depositata il 10/09/04 - R.G.N. 268/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/07 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato POMARICI per delega CANESTRELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.1.2000 il Comune di Oliena, in persona del sindaco, proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 194, 196, 197, 198, 200 e 202 emanate in data 9.12.1999 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro (di seguito DPL Nuoro) per violazione della L. n. 83 del 1970, artt. 10 e 14, per avere, nell'istituire il servizio di prevenzione e vigilanza contro gli incendi per l'anno 1993, assunto personale a termine non per il tramite dell'ufficio di collocamento e per aver omesso di comunicare la cessazione del rapporto.
Con ricorso depositato in data 4.1.2000 M F, C P, S S, Fele Antonio e Congiu Basilio proponevano opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 193, 195, 197, 199 e 201 emanate in data 9.12.1999 dalla DPL Nuoro per aver violato, in qualità di componenti della giunta comunale le disposizioni di cui alla L. n. 83 del 1970, artt. 10 e 14, nell'assunzione di 41 lavoratori nell'anno 1993.
Con ricorso depositato in data 4.1.2000, G G A, M F, C P, S S, Fele Antonio e Pulloni Pinuccio proponevano opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 181, 183, 185, 187, 189 e 191 emanate in data 7.12.1999 dalla DPL Nuoro per aver violato, in qualità di componenti della giunta comunale, la L. n. 83 del 1970, artt. 10 e 14, nell'assunzione di 27 lavoratori impiegati nell'anno 1992 nel servizio di prevenzione e vigilanza contro gli incendi.
Con ricorso depositato il 4.1.2000 il Comune di Oliena, in persona del sindaco, proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 182, 184, 186, 188, 190 e 192 emanate in data 7.12.1999 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro per violazione della L. n. 83 del 1970, artt. 10 e 14, per avere, nell'istituire il servizio di
prevenzione e vigilanza contro gli incendi per l'anno 1992, assunto personale a termine non per il tramite dell'ufficio di collocamento. Con ricorso depositato in data 29.12.1999, G G A, M F, C P e S S proponevano opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 181, 183, 185, 187, 189 e 191 emanate in data 2.12.1999 dalla DPL Nuoro per aver violato, in qualità di componenti della giunta comunale, la L. n. 83 del 1970, artt. 10 e 14, nell'assunzione di 41 lavoratori nell'anno 1991.
Con ricorso depositato il 29.12.1999 il Comune di Oliena, in persona del sindaco, proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 174, 176, 178 e 180 emanate in data 2.12.1999 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro per violazione della L. n. 83 del 1970, artt. 10 e 14, per avere, nell'istituire il servizio di
prevenzione e vigilanza contro gli incendi per l'anno 1991, assunto personale a termine non per il tramite dell'ufficio di collocamento. La DPL Nuoro si costituiva in tutti i procedimenti e chiedeva il rigetto delle opposizioni.
Il Tribunale di Nuoro, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 254 del 10 settembre 2004, respingeva tutte le opposizioni. Il Tribunale ha escluso che il rapporto instaurato tra il Comune di Oliena e i soggetti impiegati nella campagna antincendi degli anni 1991/1993 possa essere qualificato come attività di volontariato, ricorrendo tutti i presupposti per ravvisare in detti rapporti un lavoro subordinato (retribuzione, vincolo dell'orario di lavoro, assoggettamento al potere direttivo e di controllo del Comune). Ha inoltre ritenuto che l'attività di pattuglia, di vedetta e di eventuale spegnimento degli incendi, finalizzata alla protezione delle foreste, rientri nel concetto di "lavori di forestazione" in considerazione del significato ampio di tale termine, comprensivo del complesso delle operazioni volte a tutelare e ad accrescere il patrimonio forestale ed a preservarlo dal pericolo degli incendi.