Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 08526
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. P R, nata a San Remo il 31/07/1958 2. Z G, nato a San Remo il 22/05/1954 avverso la sentenza dell'08/10/2020 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere F C;udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;udito il difensore degli imputati, avvocato E E, che ha chiesto accogliersi i ricorsi;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova - giudicando, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, R P e G Z, imputati di bancarotta fraudolenta per distrazione, nelle rispettive qualità di amministratori di diritto e di fatto, della società a r.l. Zaoli Sails, fallita nel febbraio 2012 - riqualificava le condotte in termini di bancarotta preferenziale e, di conseguenza, dichiara non doversi procedere nei loro confronti per intervenuta prescrizione. Il giudice di rinvio, dopo aver disposto perizia, reputava che i prelievi e le movimentazioni, operate dagli imputati in loro favore, a valere su un conto sociale di gestione - da loro stessi istituito e alimentato per sopperire temporaneamente alle difficoltà finanziarie della società, e non già per accrescerne durevolmente il capitale - integrassero una parziale restituzione delle somme da loro date a mutuo e, in questo contesto, rappresentassero pagamenti preferenziali illeciti. 2. Gli imputati ricorrono nuovamente per cassazione, mediante stesso atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. Nel motivo unico, ripreso da motivi aggiunti di analogo contenuto, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Osservano i ricorrenti che la Corte di merito aveva accertato l'esistenza di un conto di gestione, in cui erano versate somme non destinate a capitale;conto concepito nell'interesse della società, per sopperire al difetto di linee di credito bancarie. Dalla liceità di un tale conto deriverebbe quella delle sue modalità operative, sia dal lato dei prestiti del socio in esso confluiti, sia dal lato delle restituzioni al socio medesimo, essenziali per ricostituire la provvista, nella prospettiva dei futuri versamenti che si fossero resi necessari. Non troverebbe dunque applicazione, nella specie, l'art. 2467 cod. civ., in tema di necessaria postergazione del rimborso ai soci dei relativi finanziamenti. Non si tratterebbe di restituzioni nell'interesse del socio, fatte in violazione della par condicio creditorum, ma di restituzioni operate in vista di nuovi versamenti, che sarebbero servite a mantenere attivo un conto che doveva procurare liquidità immediata alla società. Nel negare ciò, la Corte di merito avrebbe indebitamento equiparato, in pari qualificazione criminale, il conto di gestione a un ordinario rapporto di dare/avere, violando il dovere di operare quel più approfondito accertamento, richiesto dalla sentenza rescindente di legittimità.
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