Cass. civ., sez. I, ordinanza 09/10/2019, n. 25371
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ul ricorso 6511/2014 proposto da: Equitalia Nord S.p.a.- società incorporante la Equitalia Esatri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n.21, presso lo studio dell'avvocato T S, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con procura in calce al ricorso;-ricorrente- contro Fallimento MEC-VAL di Vallortigara Vittorio e C. s.n.c. e del socio a responsabilita' illimitata F V;-intimati- avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato il 06/02/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Cons. CAIAZZO ROSARIO. FATTI DI CAUSA Equitalia Nord s.p.a. chiese l'ammissione al passivo del fallimento della Mec Val s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile F V, con due distinte domande, accolte solo parzialmente con decreto del 20.11.13 dal giudice delegato del Tribunale di Varese, il quale escluse del tutto la prelazione ipotecaria in ordine alla prima domanda, relativa al fallimento della società, mentre riconobbe la prelazione ipotecaria per una somma ridotta in relazione alla seconda domanda, relativa al fallimento del socio F V. L'Equitalia Nord s.p.a. propose opposizione allo stato passivo lamentando che il giudice delegato, in ordine alla domanda afferente al passivo della società, non aveva riconosciuto la prelazione ipotecaria poiché non era stato indicato il titolo del credito nella nota d'iscrizione, di cui all'art. 2839, comma 2, n.3, c.c., esponendo che in tale nota fu specificato che l'iscrizione ipotecaria era fondata sugli estratti-ruolo allegati. Il Tribunale di Varese rigettò l'opposizione osservando che: le note d'iscrizione ipotecaria non contenevano l'indicazione del titolo, costituito dal solo ruolo formato dall'Ente impositore, ma il solo riferimento all'art. 77 del d.p.r. n.602/73;quanto alla domanda d'insinuazione al passivo relativa ai contributi previdenziali, la prescrizione non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma doveva essere eccepita dal curatore costituito. L'Equitalia Nord s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Non si è costituita la curatela fallimentare.
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