Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2019, n. 7952

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2019, n. 7952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7952
Data del deposito : 21 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo



1. Con sentenza n. 81/12/12 depositata il 19 giugno 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, riformava integralmente la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 353/15/10 che, su ricorso del contribuente T.G., titolare dell'omonima attività commerciale di prodotti informatici, cessata il 31 maggio 2005, aveva annullato l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell'Agenzia delle dogane, da cui era emerso che le operazioni di importazione intracomunitaria di materiale informatico, effettuate formalmente dalla ditta J. di J.M., erano in realtà riconducibili tutte al T., determinava induttivamente il reddito di impresa ai fini IRPEF di Euro 77.973,60, un valore della produzione ai fini IRAP di Euro 7.731,00 e maggiori ricavi non dichiarati ai fini IVA di Euro 88.136,00 conseguiti con riferimento all'anno di imposta 2004.



2. Il giudice di appello, rilevata preliminarmente la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento in quanto il plico, inviato a mezzo posta, era stato consegnato per la spedizione all'Ufficio postale il 31/12/2009 (come da timbro apposto sulla ricevuta dall'Ufficio postale di Milano (OMISSIS)), riteneva fondata la presunzione di cessione della merce, non avendo il contribuente dichiarato rimanenze di magazzino della merce che dai modelli Intra trasmessi dai fornitori comunitari risultava essere stata acquistata.



3. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente sulla base di cinque motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo di censura, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente lamenta: 1) l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione, sollevata dal contribuente nell'atto di controdeduzioni in sede di gravame, di inammissibilità ex artt. 327 e 330 c.p.c., dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate per tardività della notifica, effettuata a mezzo posta, in quanto inidonea a dimostrare la tempestività della stessa la distinta delle raccomandate consegnate dall'Amministrazione all'Ufficio Postale per la notifica, recante l'apposizione in calce alla stessa del timbro dell'ufficio;
2) il mancato rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello in quanto notificato fuori termine.

In particolare, ad avviso del ricorrente, l'atto di appello sarebbe stato tardivamente notificato al contribuente in data 25/5/11 (data di consegna del plico) e spedito in data 24/5/11 (data di accettazione dal centro postale di Milano (OMISSIS), secondo il sistema informatico delle poste), come risultava dai monitoraggi prodotti unitamente alle controdeduzioni in sede di gravame, essendo stata la sentenza della CTP di Milano n. 353/15/10 depositata in data 22/11/2010, con scadenza, in data 23/05/11, del termine per impugnare, ex art. 327 c.p.c., comma 1;
a fronte della contestata tardività della notifica dell'appello, l'Agenzia non avrebbe prodotto idonea documentazione probatoria a contrario, non potendo, come dedotto nelle controdeduzioni in sede di gravame, assumere tale valenza l'elenco dei pieghi "da spedire il 20 maggio 2011"- allegato dall'Ufficio al fascicolo di secondo grado - recante in basso il timbro della posta (OMISSIS) di Milano (OMISSIS);
ciò stante: 1) l'incompletezza" del detto atto, in mancanza della sottoscrizione del dipendente dell'Ufficio postale che abbia ricevuto la consegna;
2) il contrasto con il mezzo di prova utilizzato anche dall'Ufficio in primo grado, qual era la stampa del monitoraggio della spedizione delle raccomandate in questione dal sito (OMISSIS) dalla quale risultava l'accettazione del plico da parte del Centro Postale di Milano solo in data 24 maggio 2011;
3) l'inaccessibilità del documento prodotto dall'Agenzia non visionabile dal contribuente;
4) il contrasto con il quadro normativo di cui all'art. 149 c.p.c., comma 3, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Quanto al primo profilo dell'assunta omessa pronuncia, è noto che "ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 16788 del 2006;
conf. 9545 del 2001, n. 20311 del 2011, n. 3417 del 2015, n. 1360 del 2016). Nella specie, il rilievo che la CTR abbia esaminato le questioni di merito

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