Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/10/2018, n. 25343

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In tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che contenevano il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, pienamente a conoscenza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/10/2018, n. 25343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25343
Data del deposito : 11 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

25343/1 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T F Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IRPEF ILOR RISCOSSIONE Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente - Dott. ENRICO MANZON Consigliere - Cd. 05/07/2018 - CC- Rel. Consigliere - Dott. LUCIO NAPOLITANO R.G.N. 23998/2016 Dott. LUCIO LUCIOTTI Consigliere - Rep. - Consigliere -Dott. LUCA SOLAINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23998-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

NI EA, NI FR, SC RN, EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1494/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 23/03/2016;
0 8 3 6 8 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO. Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. c), dell'art.

1 - bis del d.l. n. 168/2016
, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1494/22/2016, depositata il 23 marzo 2016, non notificata, la CTR del Lazio accolse l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dai signori ND e RA US e NA OL avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece rigettato il ricorso dei contribuenti avverso le cartelle di pagamento a ciascuno di loro notificate per IRPEF ed altro relativamente all'anno d'imposta 2000, emessa in forza di sentenza passata in giudicato, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso avviso di accertamento, che aveva imputato per trasparenza in proporzione delle rispettive quote il maggior reddito conseguente ad accertamento del maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato per detta annualità dalla S.n.c. US RA, della quale i tre erano soci. La CTR annullò le

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