Cass. pen., sez. III, sentenza 02/09/2022, n. 32326
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da C M, nato a Noia il 20/04/1954, S V, nato a Roma il 05/10/1957, avverso la sentenza in data 02/12/2020 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile O V M l'avv. M G che si è portato presente, udita per la parte civile M P l'avv. A G, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione, udito per gli imputati l'avv. A M che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, uditi per i responsabili civili Trenitalia e Mercitalia Logistics, rispettivamente l'avv. A F e avv. L G, che si sono associati alle richieste dell'avv. M ittone lAt-1
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 32899 del 2 dicembre 2020, depositata il 6 settembre 2021, la Sezione Quarta della Corte di cassazione, nell'ambito del processo per i tragici fatti occorsi il 29 giugno 2009 nel Comune di Viareggio, ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di M C, limitatamente al reato di cui agli art. 430 e 449 cod. pen., commesso quale amministratore delegato di Cargo Chemical S.r.l. e di responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica S.p.A., e ha integralmente rigettato il ricorso di V S, condannato per il residuo reato degli art. 430 e 449 cod. proc. pen.
2. M C Con il primo motivo di ricorso lamenta l'errore di fatto e l'omessa motivazione sulla responsabilità soggettiva relative al carro incidentato. Contesta di aver fornito a Trenitalia il carro, a differenza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, che gli aveva ascritto tale condotta commissiva. Infatti, aveva sottoscritto il contratto con la tedesca GATX per il noleggio del mezzo nel 2005, ma il contratto tra FS Logistica e Trenitalia Cargo era stato sottoscritto il 30 gennaio 2009 da altri soggetti, Bombardi per FS Logistica (mai indagato) e De Visentini per Trenitalia (archiviato). Lamenta che aveva avanzato delle osservazioni sulla posizione di De Visentini che la Corte aveva omesso di considerare o aveva considerato incorrendo in un errore di fatto, tralasciando le ragioni dell'archiviazione su cui erano state sollevate delle censure. Con il secondo eccepisce l'errore di fatto sulla natura giuridica della Cargo Chemical e della FS Logistica, con riflessi sulla sua posizione. La Corte di cassazione aveva affermato che la Cargo Chemical, poi FS Logistica, era tenuta a osservare tutte le norme relative alla sicurezza del trasporto e alla tracciabilità del carro, anche se tali norme erano dirette alle imprese ferroviarie. Osserva che la Corte era incorsa in un errore di fattoi in quanto il teste Chiovelli, sentito nel dibattimento, aveva escluso che la Cargo Chemical, poi FS Logistica, fosse destinataria delle norme in materia di sicurezza ferroviaria. In tali sensi, anche le testimonianze di La Spina e di Laurino e la circostanza che FS Logistica era indicata alla Camera di Commercio come un'impresa di spedizione e non un'impresa ferroviaria. Con il terzo lamenta l'errore di fatto e l'omessa motivazione sul nesso causale. Deduce che la Corte di cassazione aveva ritenuto generiche le considerazioni svolte in merito all'efficacia del controllo documentale, quando invece, non solo dai documenti non era possibile ricavare la frattura dell'assile, quanto poi questa si era presentata sogo durante la manutenzione presso la CIMA4. nel 2009. Contesta l'affermazione secondo cui anche il mancato controllo sull'adeguatezza della gestione delle manutenzioni, operato attraverso l'acquisizione della documentazione ad essa relativa, aveva assunto rilievo causale. Con il quarto denuncia l'errore di fatto e l'omessa motivazione sul motivo di ricorso in tema di colpa. Il carro, entrato in Italia nel 2005, era stato immatricolato in Germania ed era dotato dei piani di manutenzione. Dai documenti risultava la regolarità della sua circolazione. Tuttavia, l'evento si era verificato per una cricca invisibile e il carro era uscito dalla GATX con i documenti che garantivano l'idoneità a circolare. Il carro, quindi, era in regola con le scadenze manutentive, aveva fatto la revisione presso un'officina autorizzata, la successiva revisione era stata programmata entro il dicembre 2012, era in buone condizioni, omologato nel prototipo immatricolato presso l'EBA, Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria tedesca, il proprietario GATX non era nella black list per l'incidentalità dei mezzi posseduti ed era considerato affidabile, le sue officine erano collaudate e certificate, ad esempio la Junghetal, dove erano avvenute le prove sull'assile poi incidentato, era certificata da DB, Ferrovie dello Stato tedesche, e la CIMA era certificata dalla stessa EBA e da DB. La certificazione significava che l'officina era stata ritenuta in possesso dei requisiti tecnici per svolgere le operazioni di manutenzione dei carri e che era in possesso di macchinari e di personale con le competenze tecnico-professionali per svolgere tali operazioni. Lamenta che la Corte di cassazione aveva omesso di pronunciarsi su tali aspetti, nonostante le doglianze difensive. Ribadisce che dal dossier sulla sicurezza, dalle officine utilizzate, dal piano di manutenzione non era possibile desumere problemi né individuare la cricca dell'assile. Del resto, quando, dopo l'incidente, il Chiovelli aveva chiesto a [BA informazioni sul carro, l'EBA aveva inviato i documenti già presenti presso Cargo Chemical e FS Logistica.
3. V S Con il primo
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile O V M l'avv. M G che si è portato presente, udita per la parte civile M P l'avv. A G, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione, udito per gli imputati l'avv. A M che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, uditi per i responsabili civili Trenitalia e Mercitalia Logistics, rispettivamente l'avv. A F e avv. L G, che si sono associati alle richieste dell'avv. M ittone lAt-1
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 32899 del 2 dicembre 2020, depositata il 6 settembre 2021, la Sezione Quarta della Corte di cassazione, nell'ambito del processo per i tragici fatti occorsi il 29 giugno 2009 nel Comune di Viareggio, ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di M C, limitatamente al reato di cui agli art. 430 e 449 cod. pen., commesso quale amministratore delegato di Cargo Chemical S.r.l. e di responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica S.p.A., e ha integralmente rigettato il ricorso di V S, condannato per il residuo reato degli art. 430 e 449 cod. proc. pen.
2. M C Con il primo motivo di ricorso lamenta l'errore di fatto e l'omessa motivazione sulla responsabilità soggettiva relative al carro incidentato. Contesta di aver fornito a Trenitalia il carro, a differenza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, che gli aveva ascritto tale condotta commissiva. Infatti, aveva sottoscritto il contratto con la tedesca GATX per il noleggio del mezzo nel 2005, ma il contratto tra FS Logistica e Trenitalia Cargo era stato sottoscritto il 30 gennaio 2009 da altri soggetti, Bombardi per FS Logistica (mai indagato) e De Visentini per Trenitalia (archiviato). Lamenta che aveva avanzato delle osservazioni sulla posizione di De Visentini che la Corte aveva omesso di considerare o aveva considerato incorrendo in un errore di fatto, tralasciando le ragioni dell'archiviazione su cui erano state sollevate delle censure. Con il secondo eccepisce l'errore di fatto sulla natura giuridica della Cargo Chemical e della FS Logistica, con riflessi sulla sua posizione. La Corte di cassazione aveva affermato che la Cargo Chemical, poi FS Logistica, era tenuta a osservare tutte le norme relative alla sicurezza del trasporto e alla tracciabilità del carro, anche se tali norme erano dirette alle imprese ferroviarie. Osserva che la Corte era incorsa in un errore di fattoi in quanto il teste Chiovelli, sentito nel dibattimento, aveva escluso che la Cargo Chemical, poi FS Logistica, fosse destinataria delle norme in materia di sicurezza ferroviaria. In tali sensi, anche le testimonianze di La Spina e di Laurino e la circostanza che FS Logistica era indicata alla Camera di Commercio come un'impresa di spedizione e non un'impresa ferroviaria. Con il terzo lamenta l'errore di fatto e l'omessa motivazione sul nesso causale. Deduce che la Corte di cassazione aveva ritenuto generiche le considerazioni svolte in merito all'efficacia del controllo documentale, quando invece, non solo dai documenti non era possibile ricavare la frattura dell'assile, quanto poi questa si era presentata sogo durante la manutenzione presso la CIMA4. nel 2009. Contesta l'affermazione secondo cui anche il mancato controllo sull'adeguatezza della gestione delle manutenzioni, operato attraverso l'acquisizione della documentazione ad essa relativa, aveva assunto rilievo causale. Con il quarto denuncia l'errore di fatto e l'omessa motivazione sul motivo di ricorso in tema di colpa. Il carro, entrato in Italia nel 2005, era stato immatricolato in Germania ed era dotato dei piani di manutenzione. Dai documenti risultava la regolarità della sua circolazione. Tuttavia, l'evento si era verificato per una cricca invisibile e il carro era uscito dalla GATX con i documenti che garantivano l'idoneità a circolare. Il carro, quindi, era in regola con le scadenze manutentive, aveva fatto la revisione presso un'officina autorizzata, la successiva revisione era stata programmata entro il dicembre 2012, era in buone condizioni, omologato nel prototipo immatricolato presso l'EBA, Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria tedesca, il proprietario GATX non era nella black list per l'incidentalità dei mezzi posseduti ed era considerato affidabile, le sue officine erano collaudate e certificate, ad esempio la Junghetal, dove erano avvenute le prove sull'assile poi incidentato, era certificata da DB, Ferrovie dello Stato tedesche, e la CIMA era certificata dalla stessa EBA e da DB. La certificazione significava che l'officina era stata ritenuta in possesso dei requisiti tecnici per svolgere le operazioni di manutenzione dei carri e che era in possesso di macchinari e di personale con le competenze tecnico-professionali per svolgere tali operazioni. Lamenta che la Corte di cassazione aveva omesso di pronunciarsi su tali aspetti, nonostante le doglianze difensive. Ribadisce che dal dossier sulla sicurezza, dalle officine utilizzate, dal piano di manutenzione non era possibile desumere problemi né individuare la cricca dell'assile. Del resto, quando, dopo l'incidente, il Chiovelli aveva chiesto a [BA informazioni sul carro, l'EBA aveva inviato i documenti già presenti presso Cargo Chemical e FS Logistica.
3. V S Con il primo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi