Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/10/2019, n. 43011

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/10/2019, n. 43011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43011
Data del deposito : 21 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: R P A nato a NICOSIA il 10/02/1991 avverso la sentenza del 07/06/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 07/06/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA, in data 15/12/2015, nei confronti di R P A in relazione al reato di cui all art. 648 CP 1. Propone ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 647 cod. pen., anche con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi della difesa;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto;
-violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico.

2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, applicando correttamente i principi di diritti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello, ora reiterate, ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoi ia dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428;
per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217;
Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale sussistenza degli elementi costitutivi del reato (mancanza di una giustificazione direttamente fornita dall'imputato circa la provenienza del telefono e scarsa consistenza di quanto dichiarato dai testi) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta nella sostanza inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argornentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217). In specifico.
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