Cass. pen., sez. II, sentenza 08/08/2019, n. 35817

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/08/2019, n. 35817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35817
Data del deposito : 8 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIRICA FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 28/11/1968 avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. M G, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/1/2011 il G.i.p. del Tribunale di Tivoli - per quanto in questa sede rileva - dichiarava F S colpevole di concorso in una tentata estorsione ed in sei reati di usura aggravata, commessi in danno di F Q, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, in favore delle due parti (f civili (lo stesso Q e l'Associazione italiana prevenzione usura protesti e fallimenti). La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 28/4/2017, in parziale riforma del provvedimento impugnato, assolveva F S dal reato di tentata estorsione ed escludeva l'aggravante ex art. 644, quinto comma n. 4, cod. pen., rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni uno, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 3.167,00 di multa. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita da entrambi i giudici di merito quanto alla sussistenza dei reati di usura, avvinti dal vincolo della continuazione, F S ed il cognato G D G (non ricorrente), nel corso di un anno, avevano corrisposto in diverse occasioni a F Q, titolare di un'agenzia di onoranze funebri, somme in prestito a tassi usurari, come dimostrato dalle denunce presentate dalla persona offesa, dalla documentazione acquisita (assegni e cambiali) nonché dal tenore di alcune conversazioni intercettate fra i due imputati.

2. Ha proposto ricorso F S, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Dalla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito risulta che gli accordi sui tempi e sulle modalità di restituzione dei prestiti usurari furono sempre conclusi fra Q e D G, che peraltro ha scagionato S;
quest'ultimo fu presente solo a due incontri tenutisi nel novembre e dicembre 2009 presso l'esercizio commerciale del cognato, nel corso dei quali il ricorrente sollecitò il debitore a rispettare le scadenze per i pagamenti concordati. La sentenza impugnata, tuttavia, ha ritenuto S concorrente nel reato per essere intervenuto in favore del cognato, dopo gli accordi fra D G e Q, "sollecitando quest'ultimo a saldare i propri debiti ed ottenendo che rilasciasse un assegno dell'importo di euro 50.000 (nel novembre 2009) e un assegno di euro 55.000,00 (poco prima di Natale 2009), poi sostituito con 5 assegni di euro 11.000,00 l'uno". Il primo giudice, però, ha correttamente rilevato che Q consegnò i due assegni solo nei giorni successivi agli incontri svoltisi alla presenza del ricorrente, ignaro dell'ulteriore sviluppo delle trattative fra i due protagonisti nonché della natura usuraria dei prestiti, doglianza già proposta con l'appello, alla quale la Corte territoriale non ha dato risposta, pur implicitamente riconoscendone la fondatezza, laddove ha assolto il ricorrente dal reato di tentata estorsione.(r L'impugnata sentenza, infatti, ha ritenuto che le reiterate sollecitazioni rivolte da- S a Q, affinché questi pagasse, - potessero "rientrare nella prevedibile e normale insistenza che caratterizza la condotta di chi vede il debitore divenire sempre meno puntuale nei pagamenti".
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