Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2022, n. 18970
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES ID, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ID ES, a mezzo del difensore avvocato Danilo Laurino, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che ha rigettato il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza cautelare del divieto di dimora nel Comune di Salerno emessa dai G.i.p. del Tribunale di Salerno, in ordine ai delitti di cui ai capi 5), 6), 8), 9), 11), 12) per i reati di cui agli artt. 416, 353 e 353-bis, cod. pen. Secondo le imputazioni provvisorie, ID ES, in qualità di Presidente della "San Matteo" Società Cooperativa Sociale, è accusato di essersi associato con altri soggetti a capo di analoghe compagini sociali gerenti servizi di manutenzione del patrimonio comunale di Salerno, al fine di controllare e gestire in situazione di monopolio gli affidamenti di appalti (e le successive proroghe) assegnati in favore di cooperative sociali di tipo B da parte del Comune di Salerno (capo 5);
a detta condotta associativa sarebbero seguiti i reati fine di turbata libertà degli incanti oltre che attività tese a turbare le gare e le modalità di scelta del contraente poste in essere per mezzo di attività collusive (capi 6, 8, 9, 11, 12);
condotte complessivamente contestate sino all'aprile 2021. 2. ID ES deduce i motivi di ricorso di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto ad utilizzabilità delle intercettazioni disposte per mezzo del captatore informatico, in violazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 216/2017 e 267 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale della cautela nella parte in cui aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni disposte per mezzo del captatore informatico, che la legge limita alle sole indagini per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 - 335-bis cod. pen. (previsti dal capo I, del titolo II, del libro II, del cod. pen.). Secondo il testo letterale della legge,