Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/12/2010, n. 24418
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L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Primo Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di Sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22421/2009 proposto da:
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.A.R.L., capogruppo del gruppo bancario "Banca Popolare UG", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARZIA GIORGIO, DELL'ANNA MISURALE GIUSEPPE, per procura speciale del notaio Roberto Vinci di Parabita, rep. 27133 del 02/10/2009, in atti;
- ricorrente -
contro
LECCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato DI SARNO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dagli avvocati NUZZACI GIUSEPPE, TANZA ANTONIO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 97/2009 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Lucio DE ANGELIS, PP DELL'ANNA MISURALE, Giorgio TARZIA, PP NUZZACI, Renato Antonio TANZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto nel. resto;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 sig. PP LE, con atto notificato il 21 giugno 2001, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca Popolare UG soc. coop. per az. (in prosieguo indicata come Banca UG). Riferì di aver versato a detta banca, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti tra il 1995 od il 1998, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra Legale e capitalizzati trimestralmente per l'intera durata dei menzionati rapporti. Chiese quindi che, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi sopra indicati, la banca convenuta fosse condannata a restituire quanto indebitamente a questo titolo percepito.
La Banca UG si difese contestando la fondatezza della pretesa dell'attore ed eccependo la prescrizione del diritto azionato. L'adito tribunale accolse in parte le domande del sig. \LE\ e condannò la banca a restituirgli l'importo di Euro 113.571,08. Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d'appello di. Lecce, con sentenza non definitiva resa pubblica il 19 febbraio 2009, accolse parzialmente la sola Impugnazione principale, in quanto ritenne che validamente fosse stata pattuita la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale. Confermò invece la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, escludendo d:i potervi validamente sostituire un meccanismo di capitalizzazione annuale, e ribadì il rigetto dell'eccezione di prescrizione con cui l'istituto di credito aveva inteso paralizzare l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal correntista.
Avverso tale sentenza la Banca UG ha avanzato ricorso per cassazione, prospettando due motivi di censura.
Il sig. LE si è difeso con controricorso ed ha proposto un ricorso incrdentale, articolato in due motivi ed illustrato poi anche con memoria, al quale la banca ha replicato, a propria volta, con un controricorso del pari illustrato da successiva memoria. La particolare importanza delle questioni sollevate ha indotto ad investirne le sezioni unite.
All'esito della discussione in pubblica udienza il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni, del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c.. 2. I due motivi del ricorso principale, entrambi volti a denunciare errori di diritto e vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, investono, rispettivamente, due distinte questioni:
a) se l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un'apertura di credito in conto corrente e chieda perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto o, partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;
b) se, accertata la nullità del'anzi detta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.
2.1. Il ricorso incidentale, che verrà esaminato successivamente, concerne invece la misura del tasso di interessi da applicare nel rapporto bancario m esame.
3. Giova premettere che i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art.120, (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la
disciplina dettata, in attuazione (iella richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr). Perciò, anche per effetto della declaratoria d'incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr). Su tale base è stata dichiarata nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta, in conformità all'orientamento di queste sezioni unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095). Deriva da ciò la pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente V:. computati a suo carico dalla banca, ma occorre stabilire se all'accoglimento di tale pretesa osti l'intervenuta prescrizione. Infatti, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie;
donde, appunto, la già richiamata necessità, d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti.
3.1. A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa corte, alla quale anche l'impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo del le somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262;
e Cass. 14 maggio 2 005, n. 10127). A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degno di attenzione. Può condividersi il rilievo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sè solo, elemento decisivo al fine d'individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà