Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/03/2023, n. 07715
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Testo completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13654/2015proposto da: AMENDOLAGINE ANNA, BARONE EVA, CAZZATO LUIGI, CESAREO LUIGI ANTONIO, COCCONI ROBERTA, DE MAURO CYNTHIA, DEMICHELI ANGELA PATRICIA, DI VIRGILIO CLAUDIO, IACOBIS ROSSELLA, LAI ALBERTA, LENZI ANNUNZIATA ILVA, LONGO VITO ANTONIO, LUCARELLI LUCA, MAFFETTONE REDENTA, MAGNI ALESSANDRA, MASELLA ROSELLA, NUCCETELLI CLAUDIO, PECONE MARCELLA, PIZZONIA MARIA CRISTINA, RIZZO RENATA, ROMITI GIUSEPPE, SANETTI MAURA, ULIANA STEFANO, ZANELLA PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO N. 1/B , rappresentatie difesi d all ’ avvocato DOMENICO NASO -ricorrenti- contro M D ETERI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso Oggetto Dipendenti Mae assegnati all’estero Indennità di amministrazione R.G.N.13654/2015 Cron. Rep. Ud.02/02/2023 - CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 6912/2014 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, pubblicata il 26/11/2014R.G. n. 7430/2012;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 02/02/2023 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Anna Amendolagine e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso sedi estere, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, con il quale era stata domandata la condanna del resistente al pagamento, a far tempo dal 1° gennaio 2004, dell’indennità di amministrazione, non corrisposta dal datore perché ritenuta non cumulabile con l’indennità di servizio all’estero;2. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed ha escluso i denunciati profili di illegittimità costituzionale, aggiungendo che, anche a prescindere dal successivo intervento legislativo, la pretesa sarebbe stata infondata in quanto nessun’altra indennità, ordinaria o straordinaria, può essere concessa al personale che, assegnato a sedi estere, percepisce già l’indennità di sede;3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di sette motivi ai quali non ha opposto difese il Ministero degli Affari Esteri, rimasto intimato;4. la causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale del 12 novembre 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta con altri procedimenti aventi il medesimo oggetto;5. con sentenza n. 145 del 2020 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, sollevata nel procedimento n. 27755/2014 R.G. con ordinanza interlocutoria n. 27174/2020 e, quindi, il ricorso è stato nuovamente avviato alla definizione camerale per l’adunanza del 19 ottobre 2022, all’esito della quale il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso;
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