Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2021, n. 33127

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2021, n. 33127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33127
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 9643-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso

ANTONIETTA

2021 CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
1746

- ricorrente -

contro

F FO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA

167, presso lo studio dell' avvocato F M G, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10308/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/04/2014 R.G.N. 10224/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. R M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg964312015 INPS i Fanti/li Francesco diena del 18 maggio 2021

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 10308 del 2013, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda svolta da F F, dipendente della s.r.l. Global Network Service dichiarata fallita, nel maggio 2006, senza autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, per il riconoscimento del diritto al trattamento di integrazione salariale straordinario, ex art. 3 legge n.233 del 1991, per il periodo 25 maggio 2006-24 maggio 2007 e al trattamento economico di mobilità spettante a seguito della collocazione in mobilità, per la durata di mesi 12 dal 25 maggio 2007, con condanna dell'INPS all'erogazione delle relative prestazioni.

2. La Corte territoriale, premesso che l'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale in favore del fallimento della s.r.l. Global Network Service, richiesta dal curatore, dapprima concessa veniva annullata con successivo decreto antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo, ha riconosciuto la legittimazione di Fantilli all'azione, nei confronti dell'INPS, per il danno direttamente subito nella sfera patrimoniale, per la mancata applicazione del decreto autorizzativo e a tutela del diritto di credito derivatone, e ha accolto la domanda sul presupposto che l'attività svolta dall'ex datore di lavoro, la s.r.l. Global Network Services, fosse di natura industriale e, come tale, rientrante nel novero delle imprese destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale e del conseguente connesso trattamento di mobilità, argomentando, quanto alla natura industriale, sulla scorta dei criteri desumibili dall'art. 2195, n. 1 cod.civ.;
ha, inoltre, ritenuto fondata la domanda per il trattamento economico di mobilità (art. 7 legge n.223 del 1991), trattandosi di diritto riconosciuto, al termine del periodo di cassa integrazione, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale.

3. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale resiste F F, con controricorso.Rg 9643/2015 R M estensore 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 3,7 legge n.223 del 1991, artt. 1,10 legge n.164 del 1975, art. 5 legge n.2248 del 1865 e si assume che una volta annullato, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, n.42224 del 5 dicembre 2007, il precedente decreto direttoriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del fallimento della global Network Services s.r.I., il dipendente della società non poteva vantare alcun diritto soggettivo a ottenere la prestazione richiesta poichè non sussisteva alcun titolo per pretenderne la corresponsione essendo già venuto meno, in via amministrativa, il presupposto della stessa e considerata l'efficacia costitutiva del rapporto previdenziale della predetta ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale.

6. Con il secondo motivo si deduce difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 37 cod.proc.civ. e in relazione alle norme indicate sub primo motivo, ove l'azione intrapresa dovesse ritenersi diretta a contestare la legittimità del provvedimento direttoriale di annullamento del precedente provvedimento di ammissione del datore di lavoro al trattamento straordinario di integrazione salariale.

7. Con il terzo motivo si deduce, infine, violazione di plurime disposizioni di legge, per avere la Corte territoriale inquadrato la società nel novero delle aziende industriali, così sommando detto inquadramento al diverso inquadramento della società, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore terziario, per poi riconoscere al lavoratore il diritto alle prestazioni pretese.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi