Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/12/2018, n. 33403
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Testo completo
1. G.A., esercente attività di allevamento di ovini e caprini, ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR) n. 229/02/10, che - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, notificato l'11/03/2002, che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, per l'anno d'imposta 1996, il contributo AIMA (Lire 18.776.727) qualificandolo come reddito d'impresa - ha confermato la sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente.
Il giudice d'appello, innanzitutto, ha disatteso il rilievo d'illegittimità dell'atto impositivo, evidenziando che l'Agenzia delle entrate, sulla base del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, ha accertato che il contribuente svolgeva attività d'impresa e non attività agricola, e, pertanto, ha assoggettato ad imposta il contributo AIMA, come componente positivo del reddito;
d'altro canto, la CTR ha sottolineato che l'appellante non ha prodotto, nell'arco dell'intero giudizio, alcun documento capace di contrastare la pretesa erariale, ossia idoneo a dimostrare la natura agricola dell'attività, alla stregua del criterio previsto dall'art. 29 TUIR.
Motivi della decisione
0. Nell'epilogo del ricorso il contribuente riferisce che, nelle more di questo giudizio, è divenuta definitiva la sentenza della Commissione tributaria di Messina n. 236/12/07, del 18/04/2007 - che, secondo la sua prospettazione difensiva, rileva come giudicato esterno - la quale, in una controversia identica a quella in esame, tra le stesse parti, in tema di IVA, per l'anno d'imposta 1995, ha accolto il suo ricorso contro l'atto impositivo dell'Amministrazione finanziaria.
0.1. L'eccezione di giudicato esterno è priva di pregio.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: "La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità." (Cass. 8/04/2015, n. 6953).
In adesione a tale indirizzo giurisprudenziale, non si può riconoscere efficacia vincolante, in questo giudizio, alla succitata sentenza che riguarda un diverso tributo - l'IVA e non l'IRPEF