Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/11/2022, n. 32839

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/11/2022, n. 32839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32839
Data del deposito : 8 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16106/2022 R.G. proposto da N F, rappresentato e difeso dall’Avv. C M, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta proccura speciale a margine. –ricorrente –

contro

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., incorporante Equitalia Sud s.p.a., rappresentatae difesa dall’Avv. G G, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta proccura speciale in calce al controricorso. Oggetto: tributi locali –controricorrente – avverso la sentenza n. 114 11 /15 della Commissione tributaria regionale della Campania Sez. Staccata di Salerno, depositata il 15/12/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere O D M nella pubblica udienza del 20/10/2022, tenuta in camera di consiglio, in difetto di richiesta di discussione orale, second la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7, d.l. n. 105 del 2021. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DELLA CAUSA F N proponeva ricorso avverso l’intimazione di pagamenton. 10020139003439813, notificata in data 1/3/2013, della somma di euro 1.738,69, oltre interessi, per tributi locali, credito recato dalla cartella di pagamento n. 10020060032655185000a dire della partericorrente mai notificata. L’adita Commissione tributaria provinciale di Salerno, nellacontumacia di Equitalia Sud s.p.a., accoglieva l’impugnazione del contribuente. Proponeva appello l’Agente della riscossione e la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la prima decisione sul rilievo che Equitalia Sud s.p.a. aveva legittimamente prodotto in giudizio, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, la prova della notifica della cartella di pagamento presupposta eseguita a mezzo del servizio postale, mediante consegna all’indirizzo di residenza a persona qualificatasi familiare a carico , consentendo in tal modo al Collegio giudicante di poter verificare che nell’avviso di intimazione di pagamento è evidenziato con chiarezza il collegamento esistente con l’atto prodromico da cui trae origine la pretesa erariale , restando conseguentemente preclusa qualsiasi deduzione di vizi concernenti la cartella esattoriale (…) non (…) fatti valere opponendosi a quest’ultima nei termini previsti . Avverso la decisione di secondo grado il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Resiste con controricorso l'Agente della riscossione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, l. n. 890 del 1982, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato che il contribuente, come dedotto nel ricorso introduttivo, aveva avuto conoscenza della pretesa creditoria soltanto con la notifica della intimazione di pagamento, peraltro privo di adeguata motivazione. e che dalla documentazione versata in atti dall’Agente della riscossione emerge che la cartella di pagamento era stata notificata mediante consegna all’indirizzo di residenza del Nunziata a persona qualificatasi familiare convivente senza che, però, di tale consegna fosse data successiva comunicazione al destinatario mediante l’invio di raccomandata informativa. Con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 27, d.l. n. 223 del 2006, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato che, nel caso in cui gli atti tributari non siano stati consegnati personalmente, deve essere inviata a quest’ultimo, a pena di nullità della notificazione, una raccomandata informativa che l’informi dell’avvenuta consegna del plico postale, venendo così rispettato il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e che l’Agente della riscossione non ha prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, con conseguente mancato perfezionamento del procedimento notificatorio. Con il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, l. n. 890 del 1982, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per non avere la CTR tenuto conto della giurisprudenza che richiede l’allegazione dell’atto richiamato e che invece all’intimazione di pagamento non era stata allegata la cartella di pagamento prodromica per cui il contribuente non era stato messo in grado di comprendere come fosse stato calcolato l’importo richiesto, considerato anche che l’Agente della riscossione era rimasto contumace nel primo giudizio. Con il quarto motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990 e 7, l. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non avere la CTR rilevato la nullità dell’intimazione di pagamento priva dell’allegazione della cartella di pagamento con l’indicazione del responsabile del procedimento. Con il quinto motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato che senza un preventivo contraddittorio il diritto di difesa del contribuente risulta compromesso e non può essere apprestata una adeguata difesa. Con il sesto motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 26, comma 5, d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., peravere la CTR ritenuto ammissibile la produzione in appello di nuova documentazione in tal modo restando violati i principi di difesa e lealtà processuale, di ragionevole durata del processo. Deduce, altresì, che le “relate” dovevano essere prodotte in originale o in copia conforme all’originale. Con il settimo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 212 del 2000, d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non avere la CTR considera che il contribuente non aveva avuto alcuna conoscenza del procedimento amministrativo che ha portato alla formazione del ruolo. Con l’ottavo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26, d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato che la cartella esattoriale, così come gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere notificati direttamente dall’Agente della riscossione con la modalità della spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento necessitando dell’intervento di soggetti abilitati. Le prime due e l’ottava censura, scrutinabili congiuntamente, si incentrano sulla dedotta irritualità, sotto vari profili, della notifica della cartella di pagamento presupposta. Va ricordato l'orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui nel contesto della riscossione "la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d. P. R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (ex multis Cass. n. 19270/2018;
Cass. n. 17248/2017;
Cass. n. 12351/2016). Proprio in ragione della applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c. c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642/2019;
n. 15315/2014). Ed ancora, ove la notifica della cartella esattoriale siaavvenuta ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, direttamente da parte del concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata comelegittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto èstato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 4556/2020;
n. 4567/2015;
n. 6395/2014;
n. 11708/2011). La terza, la quarta, la quinta e la settima censura, suscettibili di unitario scrutinio, vanno disatteseper le ragioni di seguito esposte . Il contribuente invoca un inesistente quanto generalizzato obbligo di allegazione ma non contesta che l’avviso di pagamento a lui notificato faceva rinvio ad altro atto (la cartella di pagamento n. 10020060032655185000 ritualmente notificata), indicandone i relativi estremi in modo esatto, come pure evidenziato dalla CTR all’esito della verifica della documentazione depositata in appello. Non può, quindi, prospettarsi alcuna effettiva e specifica limitazione del diritto di difesa, considerato che, nella presente causa, il ricorrente poteva far valere solo vizi propri dell'intimazione di pagamento ricevuta, essendo preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento non tempestivamente opposti. Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero –come nel caso di specie - mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 12888/2015;
n. 24235/2015;
n. 10326/2014). Quanto al lamentato difetto di preventivo contraddittorio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Cass. S.U. n. 24823/2015;
conf. Cass. n. 11560/2018;
Cass. n. 27421/2018). Il ricorrente invoca il dovere dell'Amministrazione finanziaria di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati (art. 6, l. n. 212 del 2000) e si duole – a torto - della mancata conoscenza degli atti relativi alla formazione del ruolo, nonostante la acclarata ritualità della notificazione della cartella di pagamento, atto della riscossione avente la duplice natura di comunicazione dell’estratto del ruolo e di intimazione ad adempiere (art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973). Orbene, come evidenziato dalle Sezioni Unite (sent. n. 19704/2015), “l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 elenca espressamente tra gli "atti impugnabili" (quindi da impugnare necessariamente per evitare la cristallizzazione irreversibile di quel determinato momento del complessivo iter di imposizione e/o riscossione), alla lett. d) del primo comma, "il ruolo e la cartella di pagamento", mentre la seconda parte del primo comma dell'art. 21 del medesimo d.lgs. n. 546 dispone espressamente che "la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo". Da tali disposizioni si evince pertanto che: il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento;
è atto impugnabile;
il termine iniziale per calcolare i "sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualsiasi "atto impugnabile") coincide con quello della "notificazione della cartella di pagamento";
entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambi gli atti ("ruolo" e "cartella di pagamento") contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, "dipendente" dallo stesso”. Né maggior pregio assume il richiamo all’indicazione del responsabile del procedimento, non richiesta a pena di nullità dall'art. 7, l. n. 212 del 2000, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'art. 36, comma 4-ter, d. l. 31 dicembre 2007, n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. sez. Un. n. 11722/2010),e non si trat ta di vizio proprio dell’intimazione di pagamento. La sesta censura è palesemente infondata. Il ricorrente non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace.” (Cass. n. 17921/2021;
n. 8927/2018). Del tutto fuori luogo, avuto riguardo alla fattispecie esaminata, appare il richiamo al tema della inesistenza della notifica configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, peraltro sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. Un., n. 14916/2016). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suindicato principio allorché ha proceduto, sulla base della documentazione prodotta dall’appellante, alla verifica della regolarità della notificazione della prodromica cartella di pagamento, superando la generica e non circostanziata contestazione della conformità tra originale e copia (Cass. n. 311/2020 e giurisprudenza richiamata in motivazione). Alla reiezione del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
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