Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02117
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RAMPONE DAVIDE MARCO n. a Lanzo Torinese il 9/4/1960 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 27/9/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A M D S;udita la requisitoria del P.G., dott. L G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. V D P, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino riformava parzialmente la decisione del Gup del Tribunale di Alessandria che, in data 10/12/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il R colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e metalli preziosi di provenienza delittuosa nonché di più condotte di riciclaggio ascritte al capo B) e, esclusa la qualifica di organizzatore, rideterminava la pena nella misura di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 5.600,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.V D P, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 648 bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla condanna del ricorrente per gli episodi di riciclaggio ascritti al capo B) nonostante la mancata individuazione del reato presupposto. La difesa segnala che nell'odierno processo non sono emersi elementi utili ad individuare il reato presupposto del riciclaggio dell'oro ascritto al prevenuto né gli organi inquirenti risultano aver effettuato indagini al riguardo. Le sentenze di merito sostengono che l'oro trasferito in Svizzera dal R e dai correi sarebbe stato acquistato nella zona del napoletano e in provincia di Arezzo senza che, tuttavia, gli asseriti fornitori siano mai stati sentiti in ordine al possesso delle quantità di metallo prezioso ceduto né siano state effettuate perquisizioni nei loro confronti. La difesa sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine della configurabilità del delitto di riciclaggio è necessario che il delitto presupposto sia individuato quantomeno nella tipologia e la mancanza di elementi utili a tal fine risulta riconosciuta dal Gup che ha emesso la sentenza di patteggiamento nei confronti dei coimputati, il quale ha applicato l'attenuante di cui all'art. 648bis, comma 3, cod.pen. proprio per l'impossibilità di appurare con esattezza la provenienza dell'oro di cui al capo B). Aggiunge il ricorrente che la motivazione resa in proposito dai giudici di merito è apparente in quanto fa leva su mere ipotesi di reato, valorizzando semplici sospetti circa la provenienza illecita del metallo prezioso riciclato mentre alcuna valenza può riconoscersi al riferimento operato al procedimento definito dall'A.g. di Milano n. 22506/2015, avente ad oggetto vicende di compravendita di oro in nero da parte di Banco 77 che si collocano in epoca successiva ai fatti a giudizio;2.2 il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del R per tutte le ipotesi di riciclaggio contestate al capo B), afferenti le fittizie esportazioni effettuate, secondo l'accusa, dal 26/12/2012 al 25/3/2013 con l'utilizzo di aeromobili della Green Park Corporation e dell'impresa individuale La Scala di Dubai nei confronti della società Zero 11SA. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive condensate nel terzo motivo di gravame con motivazione illogica in quanto le fatture di vendita dell'oro relative al periodo in contestazione sono state acquisite agli atti sebbene la sentenza impugnata ne abbia omesso la valutazione, negando la circostanza;2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis, comma 3, cod.pen. nonostante l'avvenuta concessione della stessa in favore dei correi che hanno patteggiato e l'incompatibilità logica tra le due decisioni fondate sul medesimo compendio probatorio. Il difensore deduce ulteriormente che la Corte di merito ha incongruamente ritenuto alla base del diniego l'assenza di indicazioni da parte del ricorrente circa la natura dei reati presupposti, di fatto propugnando un'illegittima inversione dell'onere della prova;2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. Osserva la difesa che l'attività investigativa confluita nell'odierno processo non ha consentito di accertare che un'organizzazione diversa ed ulteriore rispetto a quella contestata al capo A) abbia contribuito alla commissione delle ipotesi di riciclaggio ascritte al prevenuto. La Corte territoriale nel disattendere le doglianze difensive sul punto mostra di aver confuso i caratteri del reato transnazionale, definiti dall'art. 3 L. 146/06, con i requisiti richiesti per l'integrazione della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 4 della citata legge, i quali postulano un contributo alla commissione dei reati di riciclaggio di un gruppo criminale organizzato estraneo agli imputati;
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