Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2024, n. 20680
Sentenza
8 febbraio 2024
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8 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Fattispecie in cui l'opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato).
Sul provvedimento
Testo completo
20680-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 202 Gaetano De Amicis -- Presidente - Sent. n. sez. /23 Angelo Capozzi CC - 08/02/2024 Martino Rosati R.G.N. 38858/2023 Debora Tripiccione Fabrizio D'Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PA BI, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso il 03/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile, in quanto «non inviata alla pec dedicata», l'opposizione proposta dall'avvocato Nicola Ottaviani, difensore di BI PA, avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti in data 24 luglio te 2023 per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.
2. L'avvocato Nicola Ottaviani, nell'interesse del PA, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l'opposizione a decreto penale, pur non inviata all'indirizzo pec dedicato (gipgup.tribunale.latina@giusitiziacert.it), sarebbe stata trasmessa a un indirizzo del Tribunale indicato nel regolamento del DGSIA (esecuzionepenale.latina@giusitiziacert.it). Il difensore rileva come la giurisprudenza di legittimità, in alcune pronunce, abbia superato un approccio rigidamente formalista, verificando la tutela dei valori che le prescrizioni formali intendono tutelare e cita in proposito i principi affermati da Sez. 5 n. 26465 del 26/04/2022, Astra s.r.l., non massimata. Il difensore precisa, inoltre, che Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Garcia Genesis, Rv. 281414 - 01, ha affermato che in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore