Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2023, n. 11607
Sentenza
19 dicembre 2023
Sentenza
19 dicembre 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
La richiesta di riesame di un decreto di sequestro probatorio circoscrive a tale provvedimento l'oggetto del giudizio del tribunale del riesame, non potendosi questo estendere a provvedimenti successivi e ulteriori di natura integrativa, che potranno, eventualmente, essere oggetto di nuove impugnazioni.
Sul provvedimento
Testo completo
1 16 07-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1410 - Presidente - Sent. n. sez. Giulio Sarno CC 19/12/2023- Antonella Di Stasi R.G.N. 28807/2023 Alberto Galanti Ubalda Macǹ R.G.N. 28811/2023 AN Maria Andronio - Relatore - R.G.N. 28814/2023 R.G.N. 28894/2023 R.G.N. 29666/2023 R.G.N. 31791/2023 R.G.N. 31794/2023 R.G.N. 31805/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Professionisti e Consulenti Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante;
AN RT, nato a [...] il [...]; TR RT, nato a [...] il [...]; AN SI, nato a [...] il [...]; avverso le ordinanze del 08/06/2023 e del 20/06/2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AN Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Gaia Morelli in sostituzione dell'avv. Sergio Nicola Aldo Scicchitano. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame, avanzata nell'interesse della società "Professionisti e Consulenti Italia s.r.l.", quale soggetto terzo interessato, in persona del legale rappresentante pro tempore AN SI, avverso il decreto del 4 maggio 2023, con cui il Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale aveva disposto, oltre che la perquisizione informatica degli apparecchi e dei supporti informatici e di telefonia, anche il sequestro, a norma dell'art. 252, cod. proc. pen., di documenti in formato cartaceo e di molteplici dispositivi USB, nella disponibilità della ricorrente, mera destinataria del decreto di perquisizione locale e personale. Nel caso di specie, il decreto di sequestro genetico - annullato, in relazione ai dispositivi informatici, dal medesimo Tribunale, a seguito dell'istanza proposta dal co-indagato TI AN, con ordinanza del 29 maggio 2023, per vizio di proporzionalità e adeguatezza - veniva seguito da un successivo decreto "ad integrazione e precisazione", emesso in data giugno 2023; circostanza ritenuta dirimente perché determinante, in sede di riesame, un esito differente dell'istanza proposta dalla Società, rispetto a quella avanzata nell'interesse del TI. Ebbene, con successiva ordinanza del 20/06/2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame, parimenti proposta nell'interesse della medesima ricorrente, avverso tale secondo decreto di sequestro, emesso in data 5 giugno 2023, ad integrazione e precisazione del precedente provvedimento cautelare, datato al 4 maggio 2023. Parallelamente, il Tribunale del riesame ha rigettato le istanze, distinte ma di analogo contenuto rispetto a quelle avanzate nell'interesse della Società, presentate ciascuna l'una, avverso le ordinanze dell'8 giugno 2023; l'altra, avverso quelle del 20 giugno 2023 - da: a) AN RT, in qualità di indagato per il delitto di cui agli artt. 110, cod. pen., e 10-quater, secondo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della "Professionisti e Consulenti Italia s.r.l.", dal 22 aprile 2022 al 7 settembre 2022, in concorso con altri soggetti, vendeva un pacchetto "formazione 4.0", relativo all'anno 2020, risultato non esistente, facendo apparire come falsamente realizzata l'attività di formazione del personale, al fine di utilizzare, in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997, il relativo credito d'imposta e non versare le somme dovute da "Expert Full Operating Service s.r.l." nei confronti di diversi enti impositori (Erario, Inps, enti locali e Inail), per un ammontare complessivo di € 114.150,00, e destinatario del sequestro di n. 1 tablet, n. 1 telefono cellulare, n. 1 PC Notebook e n. 1 pen-drive; b) TR RT, quale soggetto terzo interessato e destinatario del sequestro di n. 1 penna USB e n. 1 PC portatile ASUS;
c) AN SI, in qualità di indagato per 2 хи il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., e 10-quater, secondo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante di "Professionisti e Consulenti Italia s.r.l." dal 7 settembre 2022, in concorso con altri soggetti, vendeva un pacchetto "formazione 4.0", relativo all'anno 2021, risultato non esistente, facendo apparire come falsamente realizzata l'attività di formazione del personale, al fine di utilizzare, in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997, il relativo credito d'imposta e non versare le somme dovute da A.S.S.A. s.p.a. nei confronti di diversi enti impositori (Erario, Inps, enti locali e Inail), per un ammontare complessivo di € 250.000,00, e destinatario del sequestro di n. 2 smartphone Redmi Model, di cui uno con SIM.
2. Avverso le ordinanze dell'8 giugno 2023, la società "Professionisti e Consulenti Italia s.r.l." e il TR, quali soggetti terzi interessati, il AN e il AN, in qualità di indagati, tramite un difensore unico, hanno proposto, nell'ambito dei differenti procedimenti originariamente instaurati di cui si è - ritenuto opportuno disporre la riunione per connessione oggettiva all'odierna udienza quattro distinti ricorsi per cassazione, di analogo contenuto, - chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 324 e 521, cod. proc. pen., e 24 Cost., sul rilievo dell'abnormità del decreto di sequestro "ad integrazione e precisazione", rispetto all'oggetto del procedimento introdotto avverso il provvedimento genetico. A parere della difesa, infatti, pur presentato formalmente come decreto integrativo, il provvedimento emesso in data 5 giugno 2023 risulterebbe essere, sul piano sostanziale, un provvedimento nuovo perché - volto a colmare le lacune motivazionali in punto di proporzionalità e adeguatezza già censurate dalla difesa del co-indagato TI, e riconosciute dalle ordinanze impugnate come tale estraneo al perimetro dell'impugnazione, originariamente - tracciato. Ciò premesso, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente fondato la propria valutazione su un provvedimento diverso da quello irnpugnato, violando il principio di correlazione tra contestazione e decisione, più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità. Oltre a ciò, la circostanza dell'emissione del nuovo decreto e della sua presa in considerazione da parte del giudice del riesame violerebbe il diritto di difesa dei ricorrenti, giacché la notifica del medesimo sarebbe intervenuta soltanto in data 6 giugno 2023, ovvero due soli giorni prima della data dell'udienza fissata per la discussione del riesame. La ricostruzione difensiva, inoltre, invoca l'operatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione, ritenendo sussistenti sia l'unitarietà che la cumulatività del procedimento cautelare richiesti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dal momento che: a) per quanto attiene ai soggetti terzi interessati Società- 3 "Professionisti e Consulenti Italia srl" e TR- questi e il TI, che ha beneficiato di una pronuncia di annullamento parziale del decreto di perquisizione e sequestro, sarebbero a diverso titolo coinvolti nel medesimo procedimento penale - i primi due, in qualità di terzi interessati;
il terzo, come indagato - nonché destinatari dello stesso provvedimento cautelare, ancorché confermato, per i primi, e annullato, nei confronti del secondo;
b) all'opposto, per quanto concerne gli indagati il AN e il AN - questi e il TI sarebbero co-indagati - nel medesimo procedimento penale, nonché destinatari dello stesso provvedimento cautelare, ancorché confermato, per i primi, e annullato, nei confronti del secondo, rispondendo per il medesimo titolo di reato come perché legali rappresentanti della stessa società in tempi diversi. In tutti e quattro i casi, inoltre: c) i numeri di ruolo generale dei ricorsi sarebbero pressocché contigui;
d) la discrepanza temporale circa la fissazione delle rispettive udienze era dipesa meramente dal fatto che il TI aveva depositato istanza di riesame prima degli altri ricorrenti. Né la decisione favorevole al TI sembrerebbe fondata su motivi personali, altrimenti preclusivi dell'operatività del predetto effetto estensivo: non solo, infatti, il decreto impugnato sarebbe lo stesso, ma il vizio eccepito nell'interesse del TI avrebbe carattere sostanziale, come tale estensibile anche alla posizione di altri ricorrenti. In aggiunta, oggetto