Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2013, n. 11751

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La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

La domanda di iscrizione alla frequentazione di una scuola e il suo accoglimento fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto scolastico, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti del secondo, accanto all'obbligo contrattuale di istruire ed educare gli allievi, quello di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli stessi, sia con riferimento ai rischi derivanti da condotte di terzi, sia con riferimento a rischi derivanti da condotte autolesive.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2013, n. 11751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11751
Data del deposito : 15 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni - Presidente -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29436-2010 proposto da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro
AN ZI [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTONACCIO 200, presso lo studio dell'avvocato MARIOTTI DANIELE, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTIN PIERO giusta delega in atti;

OT ED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAIOLINO ANGELO giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI S.P.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2157/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/12/2009 R.G.N. 1106/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato FEDERICO DI MATTEO;

udito l'Avvocato ANTONIO DI SOMMA per delega;

udito l'Avvocato ANGELO MAIOLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21 e 22 aprile 2000 AR IA conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero della Pubblica Istruzione e TO RD deducendo che il 21 dicembre 1996 "in orario di lezione" presso l'Istituto Statale d'Arte De Fabris, indossava come partecipante all'annuale recita natalizia un costume da angelo;
il compagno di scuola TO RD, per scherzo, con un accendino appiccava il fuoco alle ali della vicina compagna RO NA, vestita anch'essa da angelo;
nell'intento di spegnere le fiamme staccando le ali dal costume di costei, il suo costume si incendiava, con conseguenti gravi ustioni, con esiti deturpanti. Pertanto chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, che quantificava in lire 489.606.860. Il Ministero della Pubblica istruzione deduceva: 1) la festa di Istituto era stata autorizzata dal collegio docenti il 18 dicembre 1996 ed era prevista l'esibizione in costume di un gruppo della classe V^ A;
2) durante lo svolgimento dei vari spettacoli, mentre "tutti gli altri alunni" erano in aula magna, un gruppo di essi era uscito sostando nell'atrio e nel pianerottolo esterno, e lì il TO, già maggiorenne, dava fuoco al costume della compagna, anch'essa maggiorenne, prontamente soccorsa dagli ausiliari mentre era allertata l'emergenza sanitaria;
3) tempestiva denuncia era stata effettuata al Sindaco del Comune e alla compagnia assicuratrice, a cui era stata altresì trasmessa la richiesta di danni del legale della AR all'Istituto;
4) la causa petendi nei confronti di quest'ultimo non era chiarita e se la domanda era stata proposta a norma dell'art. 2048 c.c., comma 2, era infondata poiché all'epoca il danneggiante era maggiorenne e dunque erano attenuati i doveri di vigilanza degli insegnanti sugli alunni - in particolare per coloro che si erano allontanati dall'aula magna - e peraltro nell'atrio vi erano gli ausiliari che vigilavano;
inoltre il fatto doloso del TO aveva interrotto ogni nesso di causalità. Chiedeva poi di chiamare in causa la predetta assicurazione sia per gli infortuni agli alunni, sia per la responsabilità civile. Concludeva per la carenza di legittimazione passiva, per l'inammissibilità e per l'infondatezza della domanda.
Il TO ammetteva la propria responsabilità, incolpevole, nei confronti della RO, ma attribuiva alla AR le conseguenze del suo intervento soccorritore, di cui era rimasta vittima, e perciò escludeva il nesso di causalità tra il suo comportamento e i danni dalla stessa riportati.
L'assicurazione IA escludeva l'applicabilità dell'art. 2048 c.c., comma 2, stante la maggiore età del TO e
l'istantaneità dell'evento, comunque causato da un fatto illecito doloso. In subordine evidenziava che il limite del massimale era di 300 milioni di lire.
Il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti del Ministero per carenza di responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c., comma 2, essendo l'autore dell'illecito maggiore di età e pertanto dovendosi incentivare il comportamento responsabile, mentre non erano stati tempestivamente indicati dall'attrice specifici profili di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per carenze organizzative, prospettate soltanto in sede di memoria istruttoria e poi in comparsa conclusionale, ne' per responsabilità contrattuale. Con sentenza del 5 dicembre 2009 la Corte di appello di Venezia ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile l'appello del TO ed accolto l'appello incidentale della AR sulle seguenti considerazioni: 1)

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